Contratti di lavoro >Contratti part - time> Trasformazione da tempo parziale a tempo pieno
Trasformazione da tempo parziale a tempo pieno
È ammissibile la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno solo su accordo delle parti.
La legge non prevede alcuna disposizione in relazione all’accordo modificativo in questione; nel silenzio normativo si deve ritenere che la forma scritta non sia necessaria, ma consigliabile ai fini della prova in sede di giudizio.
Sono previste due ipotesi di diritto di precedenza.
Diritti di precedenza di origine convenzionale:
il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l’assunzione.
In caso di mancato rispetto di tale clausola il lavoratore ha diritto - a titolo di risarcimento danni - alla corresponsione della differenza tra l’importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi al passaggio stesso.
Diritto di ripristino del tempo pieno e diritti di precedenza di origine legale.
Il lavoratore malato oncologico, che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ha diritto, ex art. 12, comma 1, d.lgs. n. 61/2000, al ripristino del tempo pieno.
Tale diritto non può essere negato sulla base di contrastanti esigenze aziendali.
Negli altri casi di part-time trasformato, al lavoratore è riconosciuto ex art. 12-ter, il diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Da evidenziare che la legge non prevede limiti territoriali per l’esercizio di tale diritto.