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Contratti di lavoro

Contratti di lavoro
Cosa è un contratto di lavoro subordinato
 
Il rapporto di lavoro c.d. subordinato è un accordo con il quale le parti - lavoratore e datore di lavoro - si obbligano reciprocamente, da un lato a prestare la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, dall’altro a corrispondere una determinata retribuzione.
L’elemento essenziale, quindi, è l’accordo delle parti a regolare un rapporto di scambio (c.d. sinallagma) che rappresenta la causa del contratto.
Paradigma dell’obbligo datoriale è l’art. 36 Cost., che sancisce il diritto del lavoratore a vedersi corrispondere una retribuzione proporzionata al lavoro svolto e in ogni caso idonea a garantire una esistenza dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia.
Gli obblighi del prestatore di lavoro sono regolati dal codice civile e sono sintetizzabili nell’apportare il proprio contributo lavorativo all’interno dell’organizzazione ritenuta più opportuna dal datore di lavoro.
In linea di massima, i rapporti di lavoro subordinato sono regolati dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl), stipulati a livello nazionale tra le parti sociali che si accordano tra loro.
 
Periodo di prova
 
Nella stipulazione del contratto le parti possono prevedere l’effettuazione di un periodo di prova che deve risultare da atto scritto (art. 2096 c.c.). Lo scopo è consentire ad entrambi i contraenti di valutare la convenienza del rapporto di lavoro. Durante tale periodo, che rappresenta la fase di start-up del rapporto, il contratto è definitivamente costituito e sono pienamente operanti i diritti e gli obblighi delle parti con l’unica peculiarità che queste ultime hanno la facoltà di recedere liberamente, ossia sciogliere il legame senza le formalità previste (ossia senza obbligo di preavviso).
Al termine della prova, qualora le parti ne ritengano favorevole l’esito, l’assunzione diviene definitiva ed il periodo prestato si computa nell’anzianità di servizio.
Tuttavia, se le parti hanno stabilito una durata minima garantita del periodo di prova per consentire l’effettività dell’esperimento, il recesso può avvenire solo dopo la scadenza del termine.

Durata:
la legge fissa la durata massima della prova
in:
  • 6 mesi per tutti i lavoratori (art. 10, l. 604/66);
  • 3 mesi per gli impiegati non aventi funzioni direttive.
 
Forma del contratto
 
Il contratto può essere concluso anche oralmente. Nelle ipotesi in cui la forma scritta è richiesta dalla legge, risponde ad una scelta di doppia garanzia: garanzia durante l’esecuzione del rapporto, garanzia - se questo degenera - e si apre una fase di contenzioso.
La forma scritta e la sottoscrizione sono invece richieste dalla legge per l’inserimento di particolari clausole quali, ad esempio, il patto di prova e il patto di non concorrenza.
 
Causa del contratto
 
La causa del contratto di lavoro, ossia lo scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione, per la validità dell’accordo deve essere lecita cioè conforme alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.
La causa non è lecita, ad esempio, quando il rapporto di lavoro è costituito irregolarmente.
 
Contenuto del contratto
 
Lo scambio prestazione-retribuzione rappresenta il contenuto minimo del contratto di lavoro.
Come ogni contratto, segue il principio della libertà di pattuizione tra le parti ad eccezione dei vincoli imposti dalle norme inderogabili.

Il contratto di lavoro deve indicare l’attività che il lavoratore deve prestare, purchè:
  • lecita
  • possibile
  • determinata o determinabile
Nel contratto di lavoro ovvero nella lettera di assunzione, il lavoratore trova indicati il contratto collettivo di lavoro applicabile, la retribuzione, le mansioni, il luogo di lavoro e l’orario normalmente praticato presso l’unità produttiva a cui il lavoratore è addetto, oltre eventuali altre clausole.
 
Obblighi di informativa del datore di lavoro
 
All’atto di instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività di lavoro, il datore è tenuto ad informare il lavoratore in merito al contenuto del contratto individuale. Questo obbligo può essere assolto consegnando al lavoratore una copia del contratto individuale (di lavoro).
Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le seguenti informazioni:
a) indicazione specifica delle parti;
b) il luogo di lavoro (in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l’indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi), nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro;
d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
e) la durata del periodo di prova se previsto;
f) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
g) l’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo di pagamento;
h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;
i) l’orario di lavoro;
l) i termini del preavviso in caso di recesso.
 
Durata del contratto
 
Il contratto di lavoro ha per oggetto una prestazione di fare che si protrae nel tempo e per tale ragione appartiene alla categoria dei contratti di durata.
La durata del contratto (di lavoro) può essere a tempo determinato o indeterminato.
 

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