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Contratti di lavoro > Contratti part - time

Contratti part - time
 Il contratto di lavoro a tempo parziale è un normale contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o a termine) che si caratterizza per il fatto che l’orario di lavoro è determinato in una misura inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dalla legge in 40 ore settimanali. I contratti collettivi possono però stabilire una durata inferiore (per esempio prevedere una durata di 38 ore) nonché considerare l’orario normale come valore medio all’interno di un periodo non superiore all’anno.
Quasi tutti i contratti collettivi individuano delle fasce orarie nell’ambito delle quali poter stipulare contratti part-time. 

Si evidenzia, infine, che i lavoratori part-time possono essere titolari di più rapporti di lavoro non incompatibili purché vengano rispettati i limiti di orario di lavoro e il diritto al riposo settimanale di cui al d.lgs. n. 66/2003.
   

Tipologie di rapporto a tempo parziale

La legge individua tre tipologie di part-time:
 
Tipologia
Caratteristiche
Orizzontale
La riduzione di orario, rispetto al tempo pieno, avviene all’interno delle singole giornate lavorative. Si lavora quindi tutti i giorni, ma con orario inferiore rispetto a quelli a tempo pieno (per esempio 4 ore al giorno dal lunedì al venerdì).
Verticale
La prestazione lavorativa è resa a tempo pieno ma solo per periodi predeterminati nella settimana, nel mese o nell’anno (per esempio lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana; ancora i primi 10 giorni di ogni mese, ecc.);
Misto
La prestazione lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due tipologie orizzontale e verticale
 
Si individuano in particolare 2 sottotipi di part-time misto:
  • la prestazione lavorativa è prevista in periodi predeterminati della settimana, mese, anno con orario inferiore rispetto al tempo pieno comparabile e nei restanti periodi non si lavora (per esempio i primi 10 giorni di ogni mese per 4 ore al giorno);
  • la prestazione lavorativa è prevista in alcuni periodi predeterminati della settimana, mese, anno con orario inferiore rispetto al tempo pieno comparabile e in altri periodi a tempo pieno (per esempio i primi 10 giorni di ogni mese per 4 ore al giorno e gli ultimi 10 giorni di ogni mese a tempo pieno).
 

Forma
La forma del contratto deve essere scritta ai fini della prova.
Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003 (art. 85, comma 1, lett. i) è venuto meno l’obbligo di inviare alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio la copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione. Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni generali in tema di comunicazioni obbligatorie.
 
Approfondimento
La forma scritta richiesta ha una funzione di doppia tutela: durante lo svolgimento del rapporto garantisce al lavoratore di conoscere le sue effettive obbligazioni; in un eventuale fase di contenzioso garantisce il datore di lavoro, perché - in mancanza e su richiesta del lavoratore - potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.
 

Contenuti
Il contratto deve prevedere in modo chiaro e preciso la durata della prestazione e la collocazione temporale della stessa con riferimento a giorno, settimana, mese e anno. E’ possibile concordare la variabilità della collocazione temporale della prestazioni lavorativa o, in caso di part-time verticale o mito, la variazione in aumento della sua durata mediante uno specifico patto scritto, stipulato contestualmente al contratto di lavoro o nel corso dello svolgimento del rapporto, solo nei limiti con il rispetto della disciplina della clausole elastiche.
Le clausole sono ritenute valide solo se nel contratto interviene la sottoscrizione e quindi il consenso scritto del lavoratore, che può essere reso con l’assistenza dei sindacati aziendali.

Approfondimento
I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stipulare clausole:
  • Elastiche, nei rapporti di tipo verticale o misto, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorative
  • Flessibili, relative alla collocazione temporale della prestazione stessa
 

Periodo di prova
Nel contratto part-time è possibile prevedere un periodo di prova nei limiti e con le modalità previste per i lavoratori a tempo pieno. I contratti collettivi possono rideterminare la durata del periodo di prova qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. 
 

Principio di non discriminazione
Durate l’esecuzione del rapporto di lavoro, il lavoratore part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole di quello spettante al lavoratore a tempo pieno in quadrato nello stesso livello (art. 4, d. lgs. n. 61/2000)
 

Lavoro Supplementare
Si definisce lavoro supplementare la prestazione resa dai lavoratori oltre l’orario concordato nel contratto individuale e sino al limite del tempo pieno.
Il ricorso al lavoro supplementare è previsto dalla legge solo con riferimento al part-time di tipo orizzontale anche se non è escluso (si veda la circ. n. 9/2004 del Min. lav.) possa ipotizzarsi anche nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, tutte le volte che la prestazione stabilita sia inferiore all’orario normale settimanale (ad esempio in caso di orario distribuito in tre giorni alla settimana, il quarto giorno può essere considerato lavoro supplementare).
 
Approfondimento
La legge attribuisce la regolamentazione del lavoro supplementare ai contratti collettivi, anche aziendali purché stipulati da RSA o RSU (numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili, relative causali, nonché le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi). In assenza di regolamentazione collettiva non vi sono limiti al ricorso al supplementare, ma la relativa effettuazione richiede necessariamente il consenso del lavoratore, consenso che può avvenire anche in forma orale o per fatti concludenti. Per quanto riguarda la retribuzione, la legge non prevede una maggiorazione per il lavoro supplementare, ma i contratti collettivi hanno tuttavia la facoltà di introdurre una maggiorazione oraria.
 

 
Links
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Le guide
Modello di Contratto: Lavoro subordinato a Tempo Parziale
   
   
 

 

     
     
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