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Contratti di lavoro > Contratto job sharing

Contratto job sharing
 Il lavoro ripartito è tipizzato agli artt. 41-45 del d. lgs. n. 276/2003 ed è quel contratto di lavoro «mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa».

Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa, nei limiti previsti dalla legge. 
   

Forma e contenuto del contratto
 L’art. 42 d.lgs. n. 276/2003 prescrive la c.d. forma scritta ad probationem, ossia ai fini della prova (in un eventuale contenzioso) dei seguenti elementi:
  1. La misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro (in ambito giornaliero, settimanale, mensile o annuale) che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese intercorse tra gli stessi, ferma restando la possibilità di determinare discrezionalmente (in qualsiasi momento) la sostituzione tra di loro o anche la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro;
  2. Il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
  3. Le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
 

Disciplina
 La regolamentazione è demandata ai contratti collettivi, in assenza, salvo quanto stabilito dalla legge, si applica la normativa del lavoro subordinato. In assenza di contratti collettivi, e salvo quanto stabilito dalla legge, nel caso di prestazioni rese a favore di un datore di lavoro si applica la normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la particolare natura di tale rapporto. 
 

Sostituzione da parte di terzi
 Le eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.

È consigliabile formalizzare l’eventuale consenso in un accordo scritto.
 

Trattamento Economico e Normativo
 Il lavoratore ripartito beneficia dello stesso trattamento riservato a quello di pari livello e di pari mansioni svolte. Il trattamento dei lavoratori coobbligati è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettuata. Ciò anche per quanto riguarda le ferie, malattia e congedi parentali.
 

La risoluzione del rapporto
 Il legislatore prevede espressamente, all’art. 41, comma 5, d.lgs. n. 276/2003, che, salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale.
Tale disposizione, tuttavia, non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l’altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c.
E’ possibile, per le parti, prevedere, tramite apposita clausola, soluzione alternative, per esempio:
  • La prosecuzione del rapporto con l’altro contraente, con modalità a tempo pieno o a tempo parziale;
  • La prosecuzione del rapporto qualora con il consenso di entrambi (datore e lavoratore rimanente) venga individuato un altro soggetto in sostituzione dell’altro contraente. 
 

Vantaggi
 Questa forma contrattuale presenta dei vantaggi per le parti:

  • per i lavoratori: più tempo a disposizione che consente una migliore gestione del tempo libero e quindi anche più tempo da dedicare alla famiglia o allo studio
     
  • per l’impresa: maggiore produttività del lavoro con conseguente calo del fenomeno dell’assenteismo sul posto di lavoro
 

 

 

     
     
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