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Contratto a Tempo Indeterminato
Figura tipica del contratto di lavoro subordinato è il contratto a tempo indeterminato che si caratterizza per l’assenza di vincolo di durata. Tale contratto non ha scadenze (se non al raggiungimento dell’età pensionabile) e può essere full time oppure part-time. Tuttavia può essere interrotto per scelta di entrambe le parti (il datore e il lavoratore), per scelta del datore di lavoro (licenziamento) o per scelta del lavoratore (dimissioni).
Diritti e Doveri
Al datore di lavoro spetta l’obbligo di erogare la retribuzione mensile; il dipendente, invece, presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione del datore.
Il lavoratore ha diritto (anche nel periodo di prova) alla retribuzione prevista dal contratto di categoria.
Durante il rapporto di lavoro il solo decorso del tempo fa maturare la c.d. anzianità di servizio, da cui derivano al lavoratore particolari diritti.
L’anzianità ha una serie di conseguenze su alcuni istituti legali e contrattuali, quali gli scatti di anzianità, le ferie, le mensilità aggiuntive, i premi aziendali di anzianità di servizio, il TFR e l’indennità sostitutiva di preavviso.
Al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro deve essere corrisposto al lavoratore la “liquidazione” (trattamento di fine rapporto), le ferie e la relativa percentuale di tredicesima.
Approfondimenti
1. Le parti possono inserire nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, all’atto della stipulazione o durante il suo svolgimento, una clausola di durata minima garantita, cd. patto di stabilità, con la quale una o entrambe le parti si impegnano a non recedere dal contratto per un periodo determinato di tempo. In caso di apposizione del patto di stabilità, il recesso si ritiene giustificato solo se avviene per giusta causa (art. 2119 c.c) o impossibilità della prestazione (artt. 1463 e 1464).
2. Il licenziamento rappresenta una delle modalità di recesso unilaterale del datore di lavoro dal rapporto di lavoro subordinato può avvenire solo in presenza di:
giusta causa che si sostanzia in un comportamento così grave che non consente l’ordinaria prosecuzione, neanche provvisoria, della normale attività. In tal caso il datore di lavoro può recedere senza dare il preavviso;
giustificato motivo soggettivo ossia un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore. L’inadempimento però non è così grave, a differenza della giusta causa, da rendere impossibile la prosecuzione provvisoria del rapporto. Ne discende che in tal caso occorre un preavviso;
giustificato motivo oggettivo. In tal caso il licenziamento non è imputabile direttamente al lavoratore ma determinato da ragioni legate all’attività produttiva o all’organizzazione del lavoro