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Contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione o staff leasing è quel contratto nel quale entrano in relazione tre soggetti:
l’azienda somministratrice di lavoro (denominata agenzia), datore di lavoro da cui dipendente formalmente il lavoratore;
il lavoratore, formalmente dipendente dell’agenzia somministratrice, messo a disposizione dell’impresa utilizzatrice;
l’impresa utilizzatrice che esercita il potere di direzione e controllo sulla prestazione di lavoro.
Possono esercitare attività di somministrazione le agenzie iscritte all’apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro, autorizzate dal Ministero stesso e accreditate dalle regioni (si veda art. 4, d. lgs. n. 276/2003).
Rapporto lavoratore - agenzia
L’agenzia può assumere il lavoratore, anche con rapporto di lavoro part-time, a tempo determinato e inviarlo in missione presso l’utilizzatore, oppure con contratto a tempo indeterminato. In tale seconda fattispecie, nei periodi intercorrenti tra una missione e quella successiva, i lavoratori restano a disposizione dell’agenzia e agli stessi viene corrisposta una indennità di disponibilità divisibile in quote orarie.
Per il contratto di somministrazione è in ogni caso prevista la forma scritta, che deve contenere, su indicazioni contenute nei contratti collettivi: gli elementi relativi agli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore; il numero di lavoratori da somministrare; i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; il luogo, l’orario e il trattamento economico e normativo; l’assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; l’assunzione da parte dell’utilizzatore dell’obbligo di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; l’assunzione da parte dell’utilizzatore dell’obbligo di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; l’assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi pre-videnziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. Tali indicazioni, nonché la data di inizio e di prevedibile durata della missione devono essere comunicate al lavoratore.
Contratto a tempo indeterminato
In questa fattispecie si applica la disciplina generale dei contratti di lavoro. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa anche in tutti i settori produttivi in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Contratto a tempo determinato
Nella maggiore parte dei casi il contratto ha una durata pari alla missione presso l’utilizzatore ed è regolato dalla disciplina generale del contratto a termine, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni relative alla riassunzione, al diritto di precedenza nelle assunzioni, alla successione dei contratti e alla durata complessiva di 36 mesi (art. 5, comma 3 e ss, d. lgs. n. 368/2001). Poiché la legge non richiede che il termine del contratto di lavoro coincida con quello del contratto di somministrazione, la durata del contratto di lavoro può essere diversa da quella della singola missione purché persistano le ragioni che legittimano l’apposizione del termine al contratto.
Nelle ipotesi e per la durata previste dal contratto collettivo applicato dal somministratore può essere concessa la proroga al contratto, con il consenso del lavoratore espresso con atto scritto.
Nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato non è richiesta, per l’apposizione del termine alla durata del contratto, la causale delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.