Contratti di lavoro >Contratti part - time> Trasformazione da tempo pieno a tempo parziale
Trasformazione da tempo pieno a tempo parziale
È ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale solo su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio; l’atto di convalida ben può intervenire successivamente alla stipula dell’accordo e non presuppone la necessaria presenza del lavoratore.
Approfondimento
I lavoratori dipendenti affetti da patologie oncologiche, i quali vivono una ridotta capacità lavorativa anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Asl territorialmente competente, hanno diritto, ex art. 12-bis, comma 1, d. lgs. n.61/2000 alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in un rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il legislatore prevede che tale richiesta di trasformazione è una potestà non negabile sulla base di contrastanti esigenze aziendali.
L’art. 12-bis, d. lgs. n.61/2000, prevede per i dipendenti che assistono i malati oncologici o soggetti riconosciuti inabili al lavoro (comma 2) e per i genitori di figli conviventi di età minore di tredici anni o portatori di handicap (comma 3) una priorità rispetto agli altri lavoratori ad ottenere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.
È importante fare attenzione alla differenza: per il lavoratore-malato è un diritto, per il lavoratore-parente dell’ammalato è una priorità.