L’apprendistato è storicamente identificato come quel particolare contratto di lavoro avente la finalità di formare i giovani e di accompagnarli nella fase di ingresso nel mercato del lavoro. Proprio a fronte dell’impegno formativo che il datore assume nei confronti dell’apprendista, al primo sono riconosciuti una serie di benefici economici e normativi, che si traducono concretamente in un abbattimento del costo del lavoro. Il giovane ha invece la grande opportunità di essere assunto con un contratto stabile e che gli garantisce un serio percorso di formazione e crescita professionale e personale.
Negli anni la disciplina normativa di questo istituto è stata oggetto di frequenti e ripetuti interventi del legislatore, volti da un lato a semplificarla e, dall’altro, a fortificare e valorizzare la peculiare e primaria finalità formativa del contratto, spesso trascurata o del tutto ignorata.
Ultimo provvedimento che si registra in ordine di tempo è il decreto legislativo n. 167 del 2011, recante il c.d. Testo unico dell’apprendistato, che ha interamente riformato l’istituto. In particolare, oltre a modificare la precedente regolamentazione, tale decreto l’ha razionalizzata, concentrando in un’unica fonte normativa l’intera disciplina, prima da ricercare in più leggi, anche molto risalenti nel tempo.
Il focus che segue è volto a descrivere tale “nuova” disciplina del contratto di apprendistato, in vigore dal 25 ottobre 2011. È necessario precisare, tuttavia, che al fine di consentire il passaggio dal “vecchio” al “nuovo” modello di apprendistato, e in particolare di permettere alle regioni e alla contrattazione collettiva di recepirne le novità, lo stesso Testo unico ha previsto una fase transitoria di 6 mesi, che si chiuderà il 24 aprile 2012, in pendenza della quale sarà ancora possibile, a determinate condizioni, assumere apprendisti ai sensi della pregressa normativa.