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Contratto di lavoro occasionale accessorio
Definizione e campo di applicazione
È una particolare modalità di prestazione lavorativa, prevista dalla legge Biagi, avente la finalità di regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali di carattere saltuario, con l’obiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale.
Si può ricorrere a tale fattispecie contrattuale in tutti i settori produttivi, per attività agricole stagionali e per attività agricole in favore di piccoli imprenditori agricoli.
I committenti possono essere privati (con riferimento alla generalità dei settori produttivi), pubblici ed enti locali (nel rispetto dei vincoli in materia di contenimento delle spese di perso-nale e ove previsto dal patto di stabilità interno), imprenditori commerciali e professionisti (nei limiti di 2.000,00 euro di compenso erogabile al singolo lavoratore, entro un plafond massimo complessivo di 5.000,00 euro).
Compenso
Come compenso il prestatore di lavoro accessorio riceve da chi ha beneficiato della prestazione uno o più buoni (c.d. voucher), orari, numerati progressivamente e datati, con un valore nominale fissato con decreto ministeriale, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali e periodicamente aggiornato. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Il valore nominale di ciascun buono, equivalente ad 1 ora di lavoro, è pari a 10 euro e comprende una quota previdenziale destinata alla gestione separata Inps (13%), una quota per l’assicurazione Inail (7%) ed una quota ulteriore a favore dell’Inps per la gestione del servizio (5%), con un valore netto di 7,5 euro a favore del lavoratore, che rimane esente da qualunque ulteriore trattenuta Irpef.
La prestazione di lavoro accessorio occorre che non dia complessivamente luogo a compensi che, con riferimento alla totalità dei committenti, superino i 5.000,00 euro nel corso dell’anno solare, con un ulteriore limite di 2.000,00 euro per ogni singolo committente quando si tratti di imprenditori o professionisti.
Approfondimenti
Per il settore agricolo è possibile utilizzare tale istituto solo per i giovani di età inferiore 25 anni, per i pensionati o nel quadro di attività svolte a favore dei produttori agricoli. Non possono inquadrarsi tra le prestazioni di natura occasionale le prestazioni rese nel settore agricolo: da parenti e affini fino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo a titolo di aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.