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Contratti di lavoro > Contratto a Progetto

Contratto a Progetto
Il contratto a progetto è un contratto di lavoro introdotto dalla l. n. 30/2003, riconducibile ad uno o più progetti specifici determinati dal committente, funzionalmente collegato/i ad un risultato finale e non meramente ripropositivo/i dell’oggetto sociale del committente stesso. Per la realizzazione del progetto, da gestire in modo autonomo, in stretta funzione con il risultato, il collaboratore dovrà coordinarsi con l’organizzazione del committente, indipenden-temente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Il progetto non può altresì comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, salvo espressa previsione da parte dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

   

Esclusioni
La tipologia contrattuale a progetto non è applicabile alle collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali ovvero se rese a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., nonché se effettuate da componenti di organi di amministrazione e controllo delle società e da partecipanti a collegi e commissioni, ovvero da coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
 

Forma e contenuti
Il contratto deve essere redatto in forma scritta e contenere l’indicazione di una serie di elementi quali: la durata determinata (o determinabile in ragione della prestazione di lavoro); la descrizione del progetto e l’individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato che si intende conseguire; il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spesa; le forme di coordinamento tra committente e collaboratore sull’esecuzione della prestazione; le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore.
 

Trattamento Economico
Il trattamento economico è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito nonché alla particolare natura della prestazione dedotta dal contratto. La definizione dei minimi di compenso dei collaboratori a progetto per ciascun settore di attività è delegata alla contrattazione interconfederale, nazionale o, su loro delega, a quella decentrata a cui le parti individuali dovranno attenersi inderogabilmente. In mancanza di una specifica contrattazione collettiva in un determinato settore di attività, il compenso da indicarsi nel contratto non potrà essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.
Nel caso dei lavoratori a progetto la contribuzione è ripartita per 2/3 a carico del committen-te e per 1/3 a carico del lavoratore.
 

Recesso, risoluzione e sospensione
La realizzazione del progetto è il motivo per cui si stipula il contratto; ne deriva che il contratto a progetto si risolve automaticamente al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l’oggetto. Le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine per giusta causa. Il collaboratore può altresì recedere anche prima della scadenza del termine dando un preavviso, purché questa possibilità sia stata prevista nel contratto individuale. Il committente invece è vincolato al contratto fino alla sua scadenza, ma può recedere prima nel caso in cui siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.  In caso di gravidanza, malattia e infortunio del collaboratore, il rapporto contrattuale non si estingue ma rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Solo in caso di maternità la durata del rapporto è prorogata (per un periodo di 180 giorni), mentre nelle altre due ipotesi
 
Il contratto non è prorogabile e si estingue alla scadenza seppur il committente possa comunque recedervi nel caso in cui la sospensione si protrae per più di 1/6 della durata stabilita dal contratto, oppure se è superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile.
Il collaboratore a progetto, salvo diverso accordo tra le parti, può svolgere la sua attività a favore di più committenti non in concorrenza tra loro.
 

 
Le guide
Modello di Contratto: Collaborazione Coordinata e Continuativa
Nella modalità a progetto, programma di lavoro o fase di esso
   
   
 

 

     
     
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