Creare nuovi posti di lavoro stabile nelle Regioni del mezzogiorno attraverso la concessione di un bonus (
credito d’imposta) alla aziende che assumono a tempo indeterminato lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”. E’ questo ciò che si propone il
Decreto interministeriale del 21 maggio 2012, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro per la coesione territoriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n.127 del 1 giugno 2012.
Le risorse provengono dal
Fondo Sociale Europeo che mette a disposizione delle imprese del Mezzogiorno
142 milioni di euro, ovvero: 4 milioni di euro alla Regione Abruzzo; 20 milioni di euro, ciascuno, a Calabria, Campania e Sardegna, 65 milioni alla Sicilia, 1 milione al Molise, 2 milioni alla Basilicata e 10 milioni alla Puglia.
La misura prevede la
detassazione del 50% del costo del lavoro spettante ai datori di lavoro ubicati al Sud che hanno assunto o assumono a tempo indeterminato
tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, personale "svantaggiato" o "molto svantaggiato" così come definiti dalla Commissione europea. E cioè: lavoratori che non hanno un impiego regolarmente pagato da almeno sei mesi; che hanno più di 50 anni; che non posseggono un diploma di scuola media superiore o professionale; adulti che vivono soli con una o più persone a carico; membri di una minoranza nazionale, lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un elevato tasso di disparità uomo-donna. Per lavoratori "molto svantaggiati" s'intendono invece i lavoratori "senza lavoro da almeno 24 mesi".
Spetta alle Regioni stabilire le modalità e le procedure per la concessione del bonus
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Per accedere al beneficio, gli interessati dovranno inoltrare apposita istanza alla Regione competente che successivamente comunicherà l’ammissione al bonus, nei limiti delle risorse disponibili stanziate. Il credito d’imposta, inoltre, non è cumulabile con altri aiuti di stato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali per i medesimi lavoratori.
Si decade invece dall'agevolazione quando il numero di dipendenti non aumenta; quando i posti di lavoro non durano almeno tre anni (due, per le piccole e medie imprese), se vengono definitivamente accertate violazioni non formali fiscali e contributive per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000 e in caso di violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, commesse nel periodo tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2015.