L’INPS chiarifica l’applicazione dell’ASPI, la nuova assicurazione sociale per l’impiego, che andrà a sostituire dal 1.1.2013 l’indennità di disoccupazione e poi anche la mobilità. Presente anche la Mini-ASPI per i requisiti ridotti. Domande attraverso i Patronati
La nuova assicurazione per l’impiego ASPI, introdotta dal,a recente riforma del mercato del lavoro, erogherà un trattamento di sostegno al reddito in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla data del 1° gennaio 2013. L’ASPIandrà a sostituire di fatto i sussidi di disoccupazione, mentre la Mini-ASPI l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. Resta invece fino al 2017 l’indennità di mobilità.
Come chiarito nella circolare 140 del 14 dicembre 2012, dove l’INPS illustra applicazione, contribuzione e istruzioni per le imprese in vista dell’entrata in vigore dell’ASPI, i nuovi ammortizzatori amplieranno la platea dei soggetti che potranno beneficiare della prevista indennità (tra cui gli apprendisti), cambieranno la misura e la durata della stessa e si caratterizzeranno per un diverso sistema di finanziamento che coinvolge le imprese.
Prima di entrare nei dettagli è doveroso ricordare che la nuova assicurazione non è prevista in caso di dimissioni del lavoratore ed è riservata solamente a chi ha perso il lavoro involontariamente (licenziamento) a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. La nuova indennità di disoccupazione inoltre non sostituirà né la cassa integrazione ordinaria, né quella straordinaria, dove il presupposto non è la risoluzione del rapporto di lavoro, come per l’ASPI, bensì la sospensione dall’attività lavorativa per ragioni di mercato o motivi aziendali.
Chi sono i beneficiari dell’ASPI?
Requisito necessario per accedere all’ASPI dunque, è lo stato di disoccupazione. L’ASPI si applica ai lavoratori dipendenti, apprendisti, soci lavoratori di cooperativa, artisti e lavoratori a termine della PA che tuttavia abbiano maturato almeno 2 anni di anzianità assicurativa e 1 anno di contribuzione nell’ultimo biennio. Sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle PA, i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti (che hanno indennità Inpgi), i religiosi, anche se prestano attività di culto alle dipendenze di privati e gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, a cui si si continua ad applicare l’indennità di disoccupazione agricola. Per quanto riguarda invece i collaboratori a progetto, i co.co.co sono esclusidall’ambito di applicazione dell’ASPI e della Mini-Aspi, ma per questi lavoratori è previsto il pagamento di una indennità una tantum, in presenza dei requisiti richiesti.
Durata dell’ASPI e dell’indennità mensile
L’assicurazione sociale per l’impiego verrà erogata mensilmenteper i seguenti periodi:
- 12 mesi per i lavoratori di età inferiore a 55 anni;
- 18 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni.
Previsto un periodo transitorio, dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, in cui l’ASPI sarà modulata in funzione dell’età del lavoratore. Più precisamente i requisiti e la durata sono i seguenti:
- nell’anno 2013: i lavoratori con meno di 50 anni avranno diritto a 8 mesi di ASPI, mentre quelli con più di 50 anni avranno diritto ai 12 mesi previsti dalla versione definitiva;
- nell’anno 2014: i lavoratori con meno di 50 anni avranno diritto a 8 mesi di Aspi, mentre quelli da 50 a 54 anni avranno diritto ai 12 mesi. I lavoratori con più di 54 anni avranno diritto a 14 mesi (nei limiti delle due settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni;
- nell’anno 2015: i lavoratori con meno di 50 anni avranno diritto a 10 mesi di Aspi, mentre quelli da 50 a 54 anni avranno diritto a 12 mesi. I lavoratori con più di 54 anni avranno diritto a 16 mesi (sempre nei limiti delle due settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni).
Come si calcola?
Aver allargato il palcoscenico dei soggetti interessati rispetto al sistema attuale, ha reso necessarie regole molto restrittive per il riconoscimento dello status di disoccupazione. L’ASPI vienecalcolata sulla retribuzione media mensile degli ultimi due anni utile ai fini contributivi. Sono compresi gli elementi della retribuzione indicati in busta paga e percepiti in maniera continuativa e le mensilità aggiuntive, quali la tredicesima e la quattordicesima. Più precisamente, la retribuzione media mensile èpari alla somma degli imponibili previdenziali dei 2 anni precedenti, divisa per le settimane coperte da contribuzione e moltiplicata per 4,33, ossia per il numero medio di settimane in un mese (52/12). Una volta fatti questi calcoli, l’importo dell’indennità non può mai superare il massimale della Cassa integrazione ed è pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui quest’ultima non superi, nel 2013, l’importo mensile di 1.180 euro. L’importo di 1180 euro viene annualmente rivalutato sulla base della variazione annuale degli indici Istat dei prezzi al consumo. Quindi nel 2014 l’importo sarà diverso. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a tale importo, l’indennità è pari al 75% del predetto importo, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. È comunque stabilito un massimale erogabile, che mensilmente risulta essere pari a 1.119,32 euro. Questo trattamento iniziale della nuova indennità, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 7 della legge di Riforma del Lavoro è soggetto a riduzione del 15% dopo sei mesi e di un ulteriore 15% dopo ancora sei mesi. L’ulteriore 15% di riduzione (quindi il 30% del totale) scatterà a partire dal 13° mese di erogazione per i lavoratori con età superiore a 55 anni, a regime, oppure per i lavoratori con più 54 anni nel 2014 e nel 2015.
Mini-ASPI: l’indennità con requisiti ridotti
Come già accennato in precedenza, oltre all’Assicurazione sociale per l’impiego con requisiti normali, come per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, la riforma del lavoro ha previsto anche una Mini-ASPI, ossia una prestazione previdenziale erogata nei confronti dei lavoratori che non possono far valere i requisiti previsti per l’ASPI. La Mini-ASPI, a partire dal 1 gennaio 2013, assicurerà una indennità per i lavoratori che possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione per attività lavorativa negli ultimi 12 mesi. Anche per questa forma di sostegno deve permanere la condizione di uno stato di disoccupazione.
La misura dell’indennità Mini-ASPI è di pari importo rispetto all’ASPI. Viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle contribuite nell’ultimo anno, meno i periodi di indennità fruiti.
Decadenza e sospensione dell’ASPI
Nei seguenti casi scatta l’obbligo di restituzione dell’indennitàeventualmente percepita:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione all’INPS del reddito annuo che si presume di avere dall’attività stessa;
- raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità erogata dall’ASPI.
Da sottolineare anche l’ipotesi di sospensione della fruizione dell’ASPI, che può avvenire fino ad un massimo di 6 mesi, in caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato da parte del lavoratore disoccupato. Nel caso in cui il periodo di sospensione sia inferiore a 5 mesi, l’ASPI riprende a decorrere dal momento della sospensione. Per i periodi lavorativi superiori a 6 mesi, una volta cessato il nuovo rapporto e in presenza dei requisiti richiesti, la comunicazione all’ASPI spetta nuovamente al lavoratore senza più alcun collegamento al trattamento percepito precedentemente, poiché si deve richiedere una nuova ASPI.
Contribuzione a carico aziendale
Per quanto riguarda il finanziamento delle nuove assicurazione per l’impiego, esistono tre tipi di contributi a carico delle aziende.
- Il contributo ordinario, per i contratti a tempo indeterminato, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, per via del quale le aziende pagano l’1,31% dell’imponibile a cui si aggiunge lo 0,30% previsto dall’art. 25 della legge n. 845/78 (fondi inter-professionali). Quindi, le aziende pagano un contributo complessivo dell’1,61%, anche per gli apprendisti. Sono previste una serie di riduzioni per alcune settori o categorie di impresa.
- Il contributo addizionale, per i contratti subordinati a termine, sempre con effetto sui periodi a partire dal primo gennaio, pari all’1,40% dell’imponibile oltre l’1,31. Quindi, per i lavoratori a tempo determinato le aziende pagheranno un totale del 3,01% (1,61% + 1,40%).
- Il contributo per interruzione di lavoro indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, previsto per ogni 12 mesi di anzianità negli ultimi tre anni dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (in pratica, i licenziamenti) intervenuti a decorrere dal primo gennaio 2013. Riguarda anche l’apprendistato, anche nel caso in cui il contratto non venga rinnovato al termine della formazione.
Per quanto riguarda il contributo a carico del lavoratore, l’ASPI è esente. Quindi niente contributo del 5,84% a carico del lavoratore.
Presentazione della domanda
La liquidazione dell’indennità avviene, a pena di decadenza, dietro presentazione, da parte dei lavoratori aventi diritto di un’apposita domanda, da inviare all’INPS esclusivamente in via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento. L’indennità spetta dall’ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, quindi il tempo massimo per la richiesta dell’indennità è di 68 giorni, proprio come l’indennità di disoccupazione.
Per ottenere l’ASPI più velocemente, al lavoratore conviene presentare la domanda nei giorni seguenti la data del licenziamento o della cessazione del rapporto di lavoro. Se la domanda viene presentata entro 8 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto allora la maturazione dell’ASPI parte dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro stesso. Se invece la domanda è presentata oltre l’ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, l’ASPI spetterà dal giorno di presentazione della domanda, e di conseguenza il primo incasso effettivo avverrà più tardi. Si evidenzia che la richiesta riguardante il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione mini-ASPI riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 dovrà essere presentata, solo ed esclusivamente per via telematica, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013. Gli istituti di Patronato provvedono gratuitamente ad espletare interamente la pratica.
Per visualizzare gli indirizzi degli uffici del Patronato Sias/Mcl: www.patronatosias.it