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Ammortizzatori sociali > Mobilità

Mobilità
È un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un' indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro.
 
A CHI SPETTA
L'indennità spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro:
  • licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste;
  • in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro;
  • che erano stati assunti a tempo indeterminato da:
    • imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
    • imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
    • cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
    • imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
    • aziende in regime transitorio:
      • aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
      • agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
      • imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.
Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre.
 
QUANDO SPETTA
In caso di licenziamento per:
  • esaurimento della cassa integrazione straordinaria;
  • riduzione di personale;
  • trasformazione dell'attività aziendale;
  • ristrutturazione dell'azienda;
  • cessazione di attività aziendale
 
LA DOMANDA
La domanda di indennità di mobilità ordinaria può essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il 68° giorno dal licenziamento:
  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
 
LA DECORRENZA
L'indennità decorre:
  • dall' 8° giorno se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento o dalla scadenza dell'indennità per mancato preavviso;
  • dal 5° dalla data di presentazione della domanda, se la stessa viene presentata dopo il 7° giorno.
 
IL PAGAMENTO
L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps, con una delle seguenti modalità a scelta dell'interessato tramite bonifico bancario o postale.
 
 
QUANTO SPETTA
Spetta nella misura dell'80% della retribuzione teorica lorda spettante, che comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga.
Per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratta una aliquota contributiva del 5.84%.
Dal 13° mese è pari all'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno.
L'indennità che non può superare i massimali stabiliti annualmente.
L'importo dell'indennità non può mai essere superiore all'importo della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro.
Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.
 
PER QUANTO SPETTA
L'indennità di mobilità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'area geografica in cui è ubicata l'azienda.
 
Età del lavoratore all'atto del licenziamento
Aziende NON del Mezzogiorno
Aziende del Mezzogiorno
(T.U. D.P.R. 218/78)
Fino a 40 anni (non compiuti)
12 mesi
24 mesi
Da 40 a 50 anni (non compiuti)
24 mesi
36 mesi
Oltre 50 anni
36 mesi
48 mesi
 
L' indennità di mobilità non può essere, di regola, superiore all'anzianità lavorativa maturata presso l'azienda che ha effettuato il licenziamento.
 
PRESTAZIONI COLLEGATE
 
MOBILITÀ ANTICIPATA
Ha lo scopo di aiutare economicamente il lavoratore in mobilità che decide di iniziare un'attività autonoma o imprenditoriale.
 
La domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività.
 
L'importo dell'anticipazione è pari all'intera indennità di mobilità spettante decurtata delle mensilità già percepite, escluso l'ANF.
 
Il lavoratore che si rioccupa come dipendente - pubblico o privato - nei 24 mesi successivi alla data di erogazione dell'anticipo, è tenuto a restituire la somma percepita. Il lavoratore è tenuto a dare comunicazione scritta all' INPS entro 10 giorni dall'avvenuta assunzione.
 
MOBILITÀ LUNGA
E' l'indennità che si prolunga oltre il termine della mobilità “ordinaria” per consentire al lavoratore di maturare il diritto alla pensione.
 
Può essere concessa, con decreto, fino al perfezionamento dei requisiti per pensione di vecchiaia o di anzianità.
 
EDILIZIA (L. 223/91 ART. 11 COMMA 2 - L. 451/94)
E' un trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili. Anche se assimilato alla mobilità in alcune sue parti, conserva la natura di trattamento speciale edile.
L.223/91 art.11 c.2.
Requisiti:
  • 18 mesi di effettivo lavoro;
  • azienda ubicata in aree in crisi in seguito al completamento di opere di grandi dimensioni;
  • lavoratori licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori maggiore del 70%;
  • lavoratore residente in area in crisi o con un rapporto tra iscritti alla prima classe del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media.
Durata:
  • 18 mesi elevabili a 27 per i residenti delle aree della Cassa per il Mezzogiorno. (Nei limiti stabiliti dal decreto).
L. 451/94.
 
Requisiti:
  • Anzianità di 36 mesi presso l'Azienda che ha attivato la procedura di mobilità, di cui almeno 24 mesi di lavoro effettivamente prestato comprese:
    • ferie;
    • festività;
    • infortunio;
    • maternità.
 
TRASPORTO AEREO
Dal 1 gennaio 2005 il personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, sono sottoposti alla disciplina della CIGS e della mobilità.
  • Spetta al personale dei vettori aerei e delle società da questi derivate, anche viaggiante, indipendentemente dal limite dimensionale di più di 15 dipendenti.
  • Dura 36 mesi indipendentemente dall'età dell'assicurato e dall'area geografica di residenza.
L'indennità di mobilità spettante è integrata, per tutta la sua durata, da un fondo (fondo volo). L'erogazione del fondo è legata alla sussistenza del diritto alla prestazione principale.
 
MOBILITÀ IN DEROGA ALLA NORMATIVA VIGENTE
E' un'indennità destinata a lavoratori licenziati da imprese non destinatarie della normativa sull'indennità di mobilità, o che non abbiano accesso ai normali ammortizzatori sociali.
 
Spetta a tutti i lavoratori dipendenti compresi apprendisti e somministrati, che, alla data del licenziamento, abbiano 12 mesi di anzianità aziendale e 6 mesi di effettivo lavoro.
 
La durata è fissata dai singolo accordi regionali.
 
L.127/2006 (REIMPIEGO ULTRACINQUANTENNI)
E' un progetto finalizzato al reimpiego di 3.000 lavoratori ultracinquantenni che abbiano compiuto cinquanta anni entro il 31 dicembre 2006.
 
E' destinato a lavoratori di aziende che abbiano sottoscritto specifici accordi col Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale e le Organizzazioni più rappresentative dei lavoratori, che abbiano compiuto 50 anni al 31/12/2006 e abbiano i requisiti per accedere ai trattamenti di mobilità ordinaria e speciali per l'edilizia.
 
L.247/2007 (SALVAGUARDIA DEL DIRITTO PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ)
La L .247/2007 ha riconosciuto ai lavoratori in mobilità ordinaria (nei limiti di 15.000 unità), il diritto a poter accedere al trattamento pensionistico di anzianità mantenendo i requisiti in vigore al 31/12/2007.
 
Hanno diritto esclusivamente i lavoratori in mobilità ordinaria che maturano i requisiti per la pensione di anzianità “entro il periodo di fruizione” della relativa indennità.
 
Sono esclusi i lavoratori:
  • già destinatari di un provvedimento in deroga, con l'eccezione degli ex appartenenti al settore aereo;
  • licenziati da imprese commerciali con più di 50 dipendenti e fino a 200;
  • licenziati da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
  • già destinatari di mobilità lunga (leggi n. 176/98; n. 81/2003; n. 296/2006);
  • già destinatari di mobilità cristallizzata (art. 59,c.7,lettera c. L.449/97 modificato dall'art. 1-ter L.176/98 e dall'art 45 c.22 L.144/99);
  • hanno percepito o presentato una domanda di anticipazione di mobilità (art.7 c. 5 L.223/91);
  • destinatari dei benefici del dl. n.68/2006 convertito nella l.124 del 24/3/2006;
  • titolari di pensione di invalidità. 
   

 

 

     
     
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