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Ammortizzatori sociali > Mobilità in deroga

Mobilità in deroga
E' un'indennità che garantisce ai lavoratori licenziati un reddito sostitutivo della retribuzione. 
Possono beneficiarne:
- lavoratori licenziati da aziende non destinatarie della normativa sulla mobilità;
- lavoratori che hanno fruito della mobilità ordinaria e per i quali, sulla base di accordi regionali, è prevista una proroga del trattamento.
 
A CHI SPETTA
A tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione.
 
DOMANDA
La domanda deve essere presentata, tramite modello DS21 – COD.SR05, presso la struttura Inps territorialmente competente, in relazione alla residenza o al domicilio del lavoratore
 
REQUISITI
  • 12 mesi di anzianità aziendale (alla data di licenziamento) presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento, di cui 6 mesi effettivamente lavorati, comprese ferie, festività e infortunio. Nel computo sono comprese eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata a condizione che:
    • non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni;
    • il lavoratore operi in regime di monocommittenza;
    • il reddito conseguito sia superiore a € 5.000 (anche se relativo a più di un anno solare);
  • aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto il lavoratore perde il diritto a qualsiasi prestazione.
 
QUANDO SPETTA
Esclusivamente a seguito di licenziamento.
 
QUANTO SPETTA
Un'indennità pari all'80% della retribuzione teorica lorda spettante. L'importo non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.
La somma complessiva da erogare deve essere, inoltre, decurtata di un importo pari all'aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5.84%).
 
Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.
 
DURATA
La durata è fissata dai singoli accordi territoriali.
 
PARTICOLARITA'
Per gli anni 2009 e 2010 l’indennità di mobilità in deroga è cumulabile solo con i compensi derivanti dai "voucher o buoni lavoro" (lavoro accessorio). Fino a 3.000 euro per anno solare non vi è l’obbligo di comunicazione preventiva all’Inps.
   

 

 

     
     
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