È una prestazione economica erogata dall’Inps con la funzione di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
A CHI SPETTA
- agli operai, impiegati e quadri dipendenti da:
- aziende industriali: manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas
- cooperative di produzione e lavoro
- industrie boschive, forestali e del tabacco
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri (in questo caso hanno diritto solo i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato)
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e allo sviluppo e stampa di pellicola cinematografica
- aziende industriali per la frangitura delle olive per conto terzi
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici
- imprese addette all’armamento ferroviario.
- agli operai, impiegati e quadri dipendenti da:
- aziende edili ed affini
- aziende industriali del settore lapideo esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.
QUANDO SPETTA
Nei casi di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a:
- eventi temporanei e non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori
- situazioni temporanee di mercato
- intemperie stagionali
L’intervento ordinario è incompatibile con quello straordinario per la stessa unità produttiva: per cause sostanzialmente coincidenti prevale l'intervento straordinario. I due interventi invece sono compatibili per uno stesso periodo, solo ove facciano riferimento a situazioni tra loro indipendenti, quali ad esempio maltempo e crisi aziendale.
QUANTO SPETTA
Un'indennità pari all’80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.
L’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.
La somma complessiva da erogare deve essere decurtata di un importo pari all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%).
DURATA
- per il settore industria il trattamento è corrisposto al massimo per 13 settimane continuative, prorogabili in via eccezionale fino ad un massimo di dodici mesi (52 settimane)
- per il settore edile e lapideo il trattamento è corrisposto al massimo per 13 settimane continuative, prorogabili in via eccezionale fino ad un massimo di dodici mesi (52 settimane) nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro.
Per una stessa unità produttiva, al termine della fruizione di un periodo di trattamento continuativo pari a 52 settimane, è possibile presentare una nuova domanda solo dopo che l'attività sia stata ripresa effettivamente per almeno 52 settimane.
Nel caso in cui l’azienda fruisca del trattamento per periodi non consecutivi, il periodo massimo integrabile sarà di 52 settimane nel biennio.
DOMANDA
Deve essere presentata alla Sede Inps territorialmente competente ovvero del luogo in cui è ubicata l’unità produttiva interessata, oppure inviata, tramite raccomandata, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso, al termine della prima settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
CAUSE DI DECADENZA
Nel caso in cui il lavoratore, in concomitanza con la fruizione del trattamento di integrazione salariale, abbia la possibilità di prestare attività lavorativa, deve darne preventiva comunicazione all’Inps. In caso contrario perde il diritto alla prestazione per tutto il periodo della concessione.