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Ammortizzatori sociali > Disoccupazione

Disoccupazione
 
   

Disoccupazione Agricola
La disoccupazione agricola è una particolare indennità che viene riconosciuta agli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
 
COSA SPETTA
Una indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue.
 
A CHI SPETTA
  • operai a tempo determinato;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell'anno.
N.B. NON spetta ai lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
 
LA DOMANDA
Può essere inoltrata telematicamente all'Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; La domanda comprensiva della eventuale richiesta di ANF, deve pervenire alla sede Inps competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'indennità, pena la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione.
In caso di decesso dell’assicurato la domanda potrà essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data.
 
QUANDO SPETTA
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:
  • l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato per l'anno cui si riferisce l'indennità; oppure abbiano prestato attività lavorativa agricola a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
  • almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (due anni di iscrizione negli elenchi OVVERO iscrizione negli elenchi nell’anno di riferimento della prestazione ed almeno un contributo settimanale coperto di assicurazione contro la disoccupazione per lavoro extra-agricolo antecedente al biennio precedente la domanda);
  • almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola e/o con la contribuzione figurativa relativa a periodi di maternità obbligatoria, congedo parentale compresa nel biennio utile) OVVERO almeno 78 giornate di effettivo lavoro nel settore agricolo, ed eventualmente non agricolo, per l’indennità con i requisiti ridotti.
 
QUANTO SPETTA
Vengono erogate un numero di giornate di disoccupazione pari al numero di giornate lavorate, entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si debbono detrarre le giornate di lavoro agricolo, ed eventuale lavoro non agricolo, le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc., e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo, ecc.
L’importo corrisponde al 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% dell'indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.
Per gli operai a tempo indeterminato e per i beneficiari di indennità con i requisiti ridotti l’importo della prestazione è pari al 30% della retribuzione e non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
Sulla prestazione competel'assegno al nucleo familiare.
 

Disoccupazione ordinaria NON Agricola
COSA E'
La disoccupazione non agricola, è una prestazione economica, a domanda, erogata in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro.
 
A CHI SPETTA
  • ai lavoratori dipendenti del settore non agricolo licenziati, per motivi indipendenti dalla propria volontà;
 
COSA SPETTA
  • una indennità ordinaria di disoccupazione della durata massima di 8 mesi nel caso in cui il lavoratore non abbia superato i 50 anni di età alla data del licenziamento, oppure 12 mesi qualora abbia superato i 50 anni;
L’indennità di disoccupazione ordinaria decorre dall’ottavo giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è stata presentata entro il 7° giorno dalla cessazione del rapporto stesso, se questa viene presentata posteriormente,  la prestazione decorrerà dal 5° giorno successivo a quello della domanda.
Per il periodo indennizzato spettano anche gli assegni al nucleo familiare.
 
Ai lavoratori che percepiscono l'indennità ordinaria, anche per un solo giorno nel periodo compreso tra il 18 ed il 24 dicembre, compete una gratifica pari a sei giornate dell' indennità che si sta percependo, comprensiva dell' eventuale assegno al nucleo familiare. (Settimana Natalizia).
 
I REQUISITI
La prestazione economica spetta in presenza dei seguenti requisiti:
  • almeno 52 contributi settimanali utili nel biennio precedente la data di licenziamento;
  • un contributo settimanale antecedente il biennio stesso.
  • avere rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego;
 
QUANDO SPETTA
La prestazione economica spetta in presenza dei seguenti requisiti.
Nel caso di:
 
disoccupazione ordinaria, è necessario avere:
  • rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego;
  • almeno 52 contributi settimanali utili nel biennio precedente la data di licenziamento;
  • un contributo settimanale antecedente il biennio stesso.
trattamento speciale edile, è necessaria avere:
  • rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego;
  • almeno 43 contributi settimanali utili in edilizia nel biennio precedente la data di licenziamento.
disoccupazione agli apprendisti, è necessario avere:
  • tre mesi di servizio prestato presso l'azienda interessata alla crisi aziendale o occupazionale al momento della sospensione o del licenziamento;
  • la qualifica di apprendista al 29/11/2008 (data di entrata in vigore del decreto legge n°185 del 29/11/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009);
  • l’intervento dell’Ente bilaterale.
 
QUANTO SPETTA
L'indennità sarà così calcolata:
  • 60% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento, per i primi 6 mesi;
  • 50% per i successivi 2 mesi;
  • 40% per il periodo restante nel caso di lavoratori che alla data del licenziamento abbiano superato i 50 anni di età.
Gli importi hanno un limite massimo che viene determinato annualmente per legge.
 
LA DOMANDA
La domanda di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola deve essere presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La domanda può essere inoltrata:
  • ONLINE– servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’INPS;
  • tramite Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
 
IL PAGAMENTO
L’indennità può essere riscossa con bonifico su conto corrente bancario o postale; 
 
Si ricorda infine che l’indennità in questione non è compatibile con:
  •  i trattamenti pensionistici diretti (D.L. 478/1992);
  •  i trattamenti antitubercolari con l’esclusione dell’indennità post-sanatoriale (IPS);
  •  l’indennità di malattia (D.P.R. 26/04/1957, nr.818);
  •  l’indennità di maternità e paternità (Circ. 53128 OBG 1952/42);
  •  le altre prestazioni previdenziali (es.: cassa integrazione, Mobilità, LSU, LPU, ASU, ecc.);
  •  l’assegno di incollocabilità e di in collocamento.
 

Disoccupazione con Requisiti Ridotti
COSA E’
La disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti è una prestazione economica a domanda, erogata  in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano avuto uno o più periodi di disoccupazione nell’arco dell’anno.
 
A CHI SPETTA
L’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti spetta ai lavoratori che non hanno diritto alla disoccupazione ordinaria, ma che possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni nell'anno solare, oltre ad un contributo utile versato prima del biennio precedente la domanda.
Nel computo delle 78 giornate sono incluse le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc.; sono invece escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti, ecc.).
 
COSA SPETTA
Una indennità giornaliera per un numero di giornate generalmente pari a quelle di effettivo lavoro svolto nell’anno solare precedente a quello in cui si fa la domanda, fino ad un massimo di 180, comprese quelle eventualmente indennizzate con requisiti normali. La somma delle giornate retribuite e quelle di assunzione non può superare le 360.
Per il periodo indennizzato spettano anche gli assegni al nucleo familiare.
 
I REQUISITI
L’indennità  spetta ai lavoratori che possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni nell'anno solare, oltre ad un contributo utile versato prima del biennio precedente la domanda .
 
QUANDO SPETTA
L’indennità spetta quando il lavoratore abbia avuto, nell’arco dell’anno solare, periodi di disoccupazione non indennizzati.
 
QUANTO SPETTA
L’ indennità sarà pari al 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi fino a un massimo di 180.
La retribuzione di riferimento si ottiene dividendo l’importo complessivo delle retribuzioni percepite nell’anno di riferimento per il numero delle giornate effettivamente lavorate.Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.
 
LA DOMANDA 
La domanda di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti deve essere presentata dal 01 gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione per i quali si intende richiedere la prestazione.

Può essere inoltrata :
  • ONLINE– servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’INPS;
  • tramite Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
  
IL PAGAMENTO
L’indennità può essere riscossa con bonifico su conto corrente bancario o postale. 
 

 

 

     
     
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