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Ammortizzatori sociali > Cassa Integrazione Guadagni Straodinaria

Cassa Integrazione Guadagni Straodinaria
La CIGS è una prestazione economica erogata dall'Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale che potrebbero portare a licenziamenti di massa.
 
REQUISITI
per il lavoratore:
  • sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un’azienda destinataria della normativa CIGS
  • almeno 90 giorni di anzianità di servizio presso l’azienda richiedente il trattamento
per l'azienda:
  • aver occupato, mediamente, nel semestre precedente la richiesta d’intervento, più di 15 dipendenti. Nel computo sono compresi gli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento ed i lavoratori part-time (computati per intero), i lavoratori a domicilio, i dirigenti.
 
A CHI SPETTA
Agli operai, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori poligrafici e giornalisti, dipendenti da:
  • imprese industriali
  • imprese edili ed affini
  • cooperative agricole
  • imprese artigiane il cui fatturato nel biennio precedente dipendeva per oltre il 50% da un solo committente destinatario di CIGS
  • aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione le cui imprese committenti siano interessate da CIGS
  • imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia destinataria di CIGS
  • imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti
  • imprese commerciali con più di 200 dipendenti. Nel calcolo non devono essere computati gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di inserimento.
Non spetta ai dirigenti, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, agli autisti alle dipendenze del titolare di impresa e ai lavoratori con contratto di inserimento se non sono espressamente inclusi nel provvedimento che autorizza la concessione della CIGS.
 
DOMANDA
Deve essere presentata al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
L'autorizzazione al trattamento è disposta con Decreto ministeriale. L'azienda, ottenuta l'autorizzazione, deve presentare, anche in via telematica, all'Inps la richiesta di pagamento diretto (al lavoratore) o a conguaglio (tramite azienda).
 
QUANDO SPETTA
Nei casi di:
  • ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale
  • crisi aziendale
  • procedure concorsuali
 
QUANTO SPETTA
Un'indennità pari all’80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero ore ed il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.
L’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.
La somma complessiva da erogare deve essere decurtata di un importo pari all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%).
 
Sulla prestazione competel'assegno al nucleo familiare.
 
DURATA
  • in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale: 24 mesi prorogabili due volte per 12 mesi con due provvedimenti distinti
  • in caso di crisi aziendale: al massimo 12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi
  • in caso di procedure esecutive concorsuali: 12 mesi prorogabili per ulteriori 6 mesi.
Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari erogati a qualsiasi titolo non possono eccedere i 36 mesi nell’arco di un quinquennio computando in tale limite temporale anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni determinate da situazioni temporanee di mercato.
 
DECADENZA
Nel caso in cui un lavoratore, in concomitanza con la fruizione del trattamento di integrazione salariale, abbia la possibilità di prestare attività lavorativa, deve darne preventiva comunicazione all’Inps. In caso contrario perde il diritto alla prestazione per tutto il periodo della concessione.
 
PRESTAZIONI COLLEGATE
Trasporto aereo
Contratti di solidarietà
 
TRASPORTO AEREO
Dal 1 gennaio 2005 il personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate, è sottoposto alla disciplina della CIGS. La CIGS:
  • spetta a operai, impiegati (compresi viaggiatori e piazzisti), quadri, soci o non soci delle cooperative di produzione e lavoro, lavoratori part-time, lavoratori con contratto di inserimento purché espressamente indicati nel decreto ministeriale di concessione del trattamento di CIGS, che abbiano maturato una anzianità aziendale di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda al Ministero del Lavoro. Sono esclusi gli apprendisti, i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.
  • dura al massimo 48 mesi.
La CIGS, per tutta la sua durata, è integrata dal Fondo Volo.
 
 
CONTRATTI DI SOLIDARIETA'
Sono accordi stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali allo scopo di evitare licenziamenti o di favorire nuove assunzioni attraverso una riduzione dell'orario di lavoro. Non possono essere stipulati da imprese sottoposte a procedure concorsuali.
 
Si distinguono in:
  • difensivi quando si prefiggono di evitare riduzioni di organico attraverso una diminuzione dell'orario di lavoro dei lavoratori
  • espansivi quando hanno lo scopo di incrementare l’occupazione aziendale attraverso una contestuale e programmata riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione.
Nel caso di stipula dei contratti di solidarietà, al lavoratore non viene applicato il massimale retributivo per definire l’importo della prestazione e l’azienda non è tenuta al versamento del contributo addizionale.
I contratti possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi prorogabili per altri 24 e, per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno, fino a 36 mesi.
   

 

 

     
     
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