Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Questa tipologia di apprendistato ha come finalità specifica l’acquisizione di una “qualifica professionale”, ossia di un vero e proprio titolo di studio, che può essere o una qualifica professionale (triennale) o un diploma regionale (quadriennale), tramite un percorso che valorizza la capacità educativa, formativa e di crescita culturale del lavoro e degli ambienti di lavoro, in dialogo con la scuola.
Questa è l’unica tipologia con cui possono essere assunti minori di età a partire dai 15 anni e comunque fino al compimento dei 25.
La grande potenzialità dell’istituto è quella di offrire ai giovanissimi una valida alternativa al classico canale scolastico: il luogo di lavoro diventa infatti sede privilegiata di apprendimento e di crescita. I minori e le famiglie possono così concretamente scegliere il canale – inteso come sede e come modalità di apprendimento – più rispondente alle loro esigenze e alle attitudini del singolo.
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Questa tipologia di apprendistato ha come finalità specifica il conseguimento di una qualifica professionale valida a fini contrattuali. Si rivolge ai giovani tra i 18 e i 29 anni, tuttavia, è possibile assumere apprendisti già dal diciassettesimo anno di età se in possesso di qualifica triennale del sistema di istruzione e formazione professionale.
Questa tipologia è quella che negli anni passati, nel vigore del d. lgs. n. 276/2003, ha riscosso il maggior successo, grazie anche all’intervento della contrattazione collettiva che ha potuto intervenire là dove le regioni non si fossero attivate per regolamentarla.
Il Testo unico ha semplificato questo tipo di apprendistato, ha chiaramente definito i ruoli e le competenze degli attori sociali coinvolti e ha fortemente responsabilizzato le parti sociali. Alla contrattazione collettiva, infatti, oltre alla disciplina del rapporto di lavoro, compete la regolamentazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere (ne definisce la durata e le modalità di erogazione). La formazione di base e trasversale è invece di competenza delle singole regioni che, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, definiscono un’offerta formativa – pubblica – per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio.
Questa tipologia di apprendistato, particolarmente innovativa, consente al giovane di raggiungere un elevato grado di preparazione tramite un percorso in alternanza che mette in dialogo l’azienda e l’università o l’istituzione formativa prescelta.
Nel dettaglio, l’apprendistato di alta formazione permette di conseguire un titolo di studio, in particolare un titolo dell’istruzione secondaria superiore e terziaria, compresi gli ITS e i dottorati di ricerca, e anche di svolgere il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. L’apprendistato di ricerca permette invece ai giovani di diventare ricercatori in azienda, conseguendo la qualificazione professionale di ricercatore o equivalente, in base alla disciplina del contratto collettivo di riferimento. Questa seconda forma è stata introdotta per la prima volta dal Testo unico, mentre l’alto apprendistato “classico” era già previsto dal d. lgs. n. 276/2003.
Sia l’apprendistato di alta formazione che quello di ricerca si rivolgono a soggetti con età compresa tra i 18 (17 se già in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni. Entrambi, alternando formazione e lavoro, permettono di migliorare, innalzare e specializzare il livello di competenze dei giovani, in sintonia con i fabbisogni professionali delle imprese.