Inps fornisce le prime indicazioni sulle agevolazioni per le assunzioni dal 1 gennaio 2012 e chiarisce gli aspetti normativi e contributivi per gli apprendisti a seguito dell'entrata in vigore della Riforma del Lavoro. Le aziende per accedere allo sgravio contributivo dovranno inviare la dichiarazione de minimis solo ed esclusivamente tramite la funzionalita' contatti del Cassetto previdenziale aziende.
Sono state emanate, le tanto attese, istruzioni sugli apprendisti ed in particolar modo quelle concernenti le agevolazioni per le assunzioni avvenute dal 1° gennaio del 2012.
Le ha diramate l’INPS con circolare n. 128 del 2 novembre 2012; vediamo di seguito gli aspetti principali tralasciando di ribadire i contenuti dei vari tipi di apprendistato già trattate in altre occasioni.
Tutela previdenziale e assistenziale
In merito alle forme assicurative ed al carico contributivo, il Testo Unico (Dlgs 167/2011) non modifica la normativa precedente, che rimane fino al 31 dicembre 2012 quella della L. 296/2006, art. 1, comma 773 e dal DM 28/3/2007, che ha ripartito le aliquote contributive alle varie gestioni previdenziali di competenza.
Ne deriva, che gli apprendisti fino alla fine di quest’anno rimangono tutelati dalle seguenti assicurazioni:
- IVS; - malattia; - maternità; - assegno per il nucleo familiare; - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
Dal prossimo anno, in base alle previsioni e modifiche di cui alla L. 92/2012 anche gli apprendisti saranno destinatari dell’ASpI (Assicurazione sociale per l’impiego).
Sempre dal 1° gennaio 2013, cambierà anche il carico contributivo aziendale, che risentirà dell’aumento derivante dall’onere (1,61%) relativo alla nuova forma assicurativa.
Limiti quantitativi delle assunzioni
In merito ai limiti numerici, è da sottolineare che la legge n. 92/2012 ha rivisitato la disciplina originariamente prevista dal TU.
Ne deriva, che fino 31.12.2012, il numero complessivo di soggetti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio; dagli avviamenti al lavoro effettuati dal 1° gennaio 2013, la relazione tra i soggetti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato e le maestranze specializzate e qualificate in servizio, non può superare il rapporto di 3 a 2.
Invece, per le aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, viene mantenuto il rapporto del 100%.
In caso di assenza di lavoratori qualificati o specializzati, o di loro presenza in numero inferiore a tre unità, possono essere assunti, al massimo, 3 apprendisti.
Rimangono in vigore, per le imprese artigiane, le disposizioni in materia di limiti dimensionali dettate dall’articolo 4 della legge n. 443/1985.
I limiti numerici si applicano, per esplicita disposizione di legge, computando non solo gli apprendisti assunti direttamente, ma anche quelli utilizzati per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, con contratto di somministrazione a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del D. Lgs. 276/2003.
Con tale riferimento, precisa l’INPS, la norma indirettamente apre all’assunzione di apprendisti in somministrazione.
In merito a tale ultima previsione, la L. 92/2012 esclude espressamente la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato; la legge 134/2012 ha poi ammesso la somministrazione a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo di apprendisti assunti in somministrazione.
Il Testo Unico ribadisce, all’articolo 7, comma 3, l’esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti, fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo.
Sgravio contributivo per gli apprendisti assunti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016
E’ da ricordare, che l’articolo 22 della legge 183/2011, per incentivare l’occupazione giovanile ha previsto un particolare beneficio contributivo in favore dei contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1/1/2012 - 31/12/2016.
In particolare, prevede in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per quelli successivi al terzo, rimane l’aliquota del 10%, fino alla scadenza del contratto di apprendistato.
Il beneficio contributivo trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, c. 773, della legge n. 296/2006; quindi, restano esclusi dalla sfera di operatività dello sgravio i contratti di apprendistato instaurati con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ex articolo 7, c. 4 del D.lgs. n. 167/2011. Nei confronti di detti soggetti, infatti, opera il regime contributivo di cui agli articoli 25, c. 9 e 8, c. 4 della legge n. 223/1991.
Inoltre, precisa l’INPS, dal periodo contributivo “gennaio 2013”, resterà escluso dalla misura agevolata il contributo (1,61%) relativo all’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).
Limiti all’applicazione dell’incentivo e aiuti “de minimis”
La concessione dello sgravio contributivo in esame, secondo quanto indicato dal ministero del Lavoro, deve avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui al Regolamento CE n. 1998/2006.
E’ importante precisare, che la definizione di impresa ai fini dell'applicazione della normativa dell'unione europea in materia di aiuti di stato, ricomprende ogni entità che eserciti un'attività economica; ne deriva, che i limiti “de minimis” si applicano alle attività produttive di reddito di impresa nonché a quelle di reddito di lavoro autonomo.
Le regole “de minimis”
Il regolamento CE 1998/2006, all’art. 2, paragrafo 2, prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; per il settore del trasporto su strada, l’importo “de minimis” non deve superare i 100.000 euro, sempre nell'arco di tre esercizi finanziari.
Tali importi rappresentano il limite all’applicazione dello sgravio in argomento.
Nell’ambito del settore della produzione dei prodotti agricoli (Reg. CE 1535/2007) l’importo concedibile di aiuti “de minimis” è, invece, di 7.500 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; di conseguenza, nel settore agricolo, l’agevolazione in esame potrà essere consentita – nel rispetto dei limiti del citato plafond - esclusivamente per l’assunzione di un solo apprendista, tenendo conto dei carichi contributivi in essere attualmente.
Fermo restando quanto disposto dal Reg. CE 1998/2006, per le imprese di fornitura di servizi di interesse economico generale è fatta salva l’applicazione del limite “de minimis” più favorevole di 500.000 euro nell’ambito di tre esercizi finanziari, qualora ricorrano le condizioni stabilite dal Reg. CE 360/2012.
Adempimenti delle aziende
Le aziende interessate dalla sgravio in esame, dovranno presentare all’INPS apposita dichiarazione sugli aiuti “de minimis”, ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel DPR n.445/ 2000 (allegato 4 alla circolare 128/2012).
In maniera specifica, la dichiarazione dovrà attestare che, nell’anno di stipula del contratto di apprendistato e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "de minimis"; la stessa, dovrà indicare anche l’importo degli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio alla data della richiesta.
L'importo totale dell’agevolazione non deve superare i limiti massimi predetti su un periodo di tre anni.
L’INPS sottolinea che il triennio è mobile, nel senso che, in caso di stipulazione di ulteriori contratti di apprendistato successivi a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione e si è quindi fruito dell’agevolazione, l'importo dello sgravio ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente presentazione di una nuova dichiarazione “de minimis”.
Per la corretta fruizione dell’agevolazione, bisogna:
- individuare il triennio di riferimento rispetto alla data di stipula del contratto di apprendistato agevolato;- calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l’agevolazione da attribuire.
Quando si tratti di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, che dovrà produrre la dichiarazione.
In pratica, le aziende per accedere allo sgravio contributivo dovranno inviare la dichiarazione “de minimis” solo ed esclusivamente tramite la funzionalità contatti del Cassetto previdenziale aziende; a tal proposito, dovranno allegare copia digitale debitamente compilata e sottoscritta del modello di dichiarazione sopracitato, selezioneranno l’oggetto “Assunzioni agevolate e gravi”, quindi “Apprendistato” e aggiungeranno la dicitura “sgravio apprendisti 2012-2016”.
L’INPS, per snellire le operazioni di ammissione al beneficio in particolare per la gestione dei periodi pregressi, invita le aziende interessate ad inviare la dichiarazione “de minimis” con celerità.
Criteri per il calcolo dei dipendenti
In merito alla determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti), l’Istituto di previdenza precisa che bisogna prendere in considerazione il momento di costituzione del rapporto di apprendistato che dovrà collocarsi necessariamente dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.
Per quanto concerne le imprese di somministrazione di lavoro, per la determinazione del requisito occupazionale utile per l’accesso al beneficio, occorrerà far riferimento al numero dei dipendenti che costituiscono la base occupazionale dell’azienda "utilizzatrice", non assumendo rilievo la consistenza organica dell’azienda "somministratrice".
Dal conteggio, vanno esclusi:
- gli apprendisti;- i lavoratori assunti con contratto di inserimento ex D.lgs. n. 276/2003;- i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991;- i lavoratori somministrati, con riguardo all’organico dell'utilizzatore.
Inoltre, è da rilevare che:
- il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata;- lo sgravio potrà trovare applicazione anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il superamento del previsto limite delle nove unità.
Condizioni e durata
L’accesso allo sgravio contributivo è condizionato anche al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006, cioè bisogna essere in possesso dei requisiti per rientrare nella regolarità contributiva.
L’agevolazione opera per i primi tre anni di contratto; dal trentasettesimo mese se sussiste ancora il rapporto di apprendistato, i datori di lavoro saranno tenuti al versamento della contribuzione a loro carico nella misura generalizzata.
Adempimenti a carico delle Sedi INPS
Le aziende che sono in possesso dei requisiti per rientrare nell’agevolazione contributiva in esame, dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “4R”, con decorrenza non anteriore a gennaio 2012, che assume il significato di “azienda che – nel rispetto del regolamento comunitario sugli aiuti de minimis - fruisce dello sgravio contributivo ex lege n. 183/2011 in relazione all’assunzione di apprendisti”.
(Sentenza Cassazione civile 16/10/2012, n. 17697)