La l. n. 92/2012 conferma e rafforza le intese tra Governo, regioni e parti sociali del biennio 2010-2011, che, con il d.lgs. n. 167/2011 (c.d. Testo Unico dell’apprendistato), hanno individuato nell’apprendistato il contratto prevalente per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
La caratteristica del contratto è la formazione. Durante il periodo in cui sussiste anche l’obbligo formativo, entrambe le parti non possono recedere dal rapporto se non per giusta causa o giustificato motivo. Al termine del periodo di formazione, la cui durata minima è di 6 mesi (fatti salvi i rapporti stagionali, la cui durata è ammessa solo con riferimento all’apprendistato professionalizzante), è data facoltà ad entrambi i contraenti di recedere liberamente dal contratto, ex art. 2118 c.c., con la specificazione che anche durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina dell’apprendistato. Se la facoltà di recesso non viene esercitata nello specifico termine di legge il rapporto prosegue quale ordinario rapporto di lavoro.
Il contratto è oggi definito secondo le seguenti tipologie, tutte dotate di una specifica e ulteriore finalità:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (per giovani dai 15 ai 25 anni che intendano conseguire una formale qualifica);
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (per giovani dai 18 ai 29 anni che puntino all’apprendimento di un determinato mestiere);
- apprendistato di alta formazione e di ricerca (per giovani dai 18 ai 29 anni che intendano conseguire una qualifica più elevata, compresi i dottorati di ricerca e l’accesso alle professioni ordinistiche).
È richiesta la forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano individuale, da definirsi entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto. È altresì prevista la possibilità di inquadramento fino a due livelli inferiori e la necessaria presenza di un tutor aziendale.
È escluso l’utilizzo del contratto di apprendistato nell’ambito di una somministrazione a tempo determinato.
La l. n. 92/2012 ha riformulato l’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 167/2011, concernente i tetti massimi di assunzione di apprendisti.
A far data dal 1° gennaio 2013 il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere – direttamente o indirettamente, per il tramite delle agenzie del lavoro – non dovrà superare il rapporto di tre a due rispetto alle maestranze specializzate e qualificate. Per i datori di lavoro che occupano più di meno di 10 lavoratori tale rapporto rimane di uno ad uno, mentre il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che ne abbia in numero inferiore a 3, potrà assumere un massimo di 3 apprendisti. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore previste per l’artigianato, dove il contratto può avere una durata massima sino a 5 anni per profili professionali.