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Focus sull'apprendistato > Il contratto
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Contratto e piano formativo individuale
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Trattamento Economico dell'apprendista
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Incentivi economici e normativi
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Tutor
Il Testo unico precisa che è necessaria la presenza di un tutore o di un referente aziendale, ossia di una figura, espressamente individuata, che sia di riferimento per l’apprendista durante tutto il percorso di formazione, le cui caratteristiche sono individuate dalla contrattazione collettiva del settore. |
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Recesso del contratto
Rispetto al recesso il Testo Unico conferma la precedente disciplina e distingue tra l’ipotesi in cui le parti vogliano sciogliere il rapporto durante la fase formativa, dunque prima della naturale scadenza prevista dal contratto, ovvero al termine della stessa. Nel primo caso il legislatore dispone che le parti possano recedere solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo; al termine del periodo di formazione è invece consentito il recesso libero, senza necessità di una legittima causa giustificativa, purchè le parti rispettino il termine di preavviso individuato dal contratto. Se né il datore né l’apprendista manifestano nei modi e nei tempi previsti dal contratto la volontà di sciogliere il vincolo, il rapporto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. |
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Limiti alla possibilità di assumere apprendisti
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Proroghe del contratto
Il Testo unico dell’apprendistato precisa espressamente che è possibile prolungare il periodo di apprendistato originariamente previsto dal contratto in tutti quei casi in cui determinati eventi abbiamo provocato una temporanea e significativa interruzione del rapporto. La funzione della proroga è quella di consentire di portare effettivamente a compimento il piano formativo e dunque quella di recuperare l’eventuale tempo “perso”. Spetta alla contrattazione collettiva di riferimento individuare gli eventi che possono legittimare la proroga e le relative modalità attuative, nel rispetto della cornice delineata dallo stesso Testo unico che fa espresso riferimento alle cause involontarie di interruzione del rapporto di lavoro (malattia, infortunio, maternità, ecc…) e che richiede che le stesse abbiano una durata di almeno 30 giorni. |
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Tutela previdenziale, contributiva e assicurativa
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