HOME / CHI SIAMO / SEDI / CONTATTI / LINK UTILI / NEWS / LE NOSTRE GUIDE
Prontolavoromcl
CURRICULUM VITAE  
     
     
CONTRATTI DI LAVORO  
     
     
FOCUS SULL'APPRENDISTATO  
     
     
TRANSIZIONE SCUOLA/LAVORO  
     
     
AGEVOLAZIONI ALL'ASSUNZIONE  
     
     
AMMORTIZZATORI SOCIALI  
     
     
FISCO E PREVIDENZA  
     
     
SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE  
     
     
GARANZIA GIOVANI  
     
     
News

 
Le guide
Comunicato stampa Ministero dell' Istruzione  
     
     
L'istruzione riparte - Schema di sintesi interventi  
     
     
Le misure della nuova legge [Il Sole 24ore]  
     
     
11/11/2013
Si rafforza l'asse scuola - lavoro. Approvato decreto istruzione 104/2013
Ancora novità sull'apprendistato, dopo la conversione del decreto legge istruzione n. 104/2013. La nuova disciplina introduce l'alternanza scuola lavoro nelle università, negli istituti tecnici (Its) e durante gli ultimi due anni delle superiori. Le università (escluse quelle telematiche) potranno stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese, allo scopo di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti (mediante assunzione con contratto di apprendistato) durante la formazione post-secondaria.

Le convenzioni sottoscritte tra gli atenei e le imprese assumeranno un ruolo centrale nella gestione dell'intero percorso, perché la legge assegna loro il compito di definire tutti gli aspetti formativi del rapporti. In particolare, dovranno definire quali sono i progetti formativi congiunti, coerenti con il curriculum di studi del giovane, cui potranno partecipare gli studenti lavoratori.

Oltre al percorso formativo, nelle convenzioni dovranno essere definiti tutti gli altri aspetti necessari all'attuazione di tale processo. Pertanto, l'università e l'azienda dovranno decidere quali sono i corsi di studio interessati dall'alternanza (potrà trattarsi di un singolo corso o più); dovranno, inoltre, definire i criteri e le procedure da seguire per individuare gli studenti da coinvolgere nel percorso. Anche le caratteristiche dei tutori chiamati a monitorare lo svolgimento del percorso formativo dovranno essere definite nelle convenzioni che saranno siglate con le aziende.

Il percorso formativo dovrà concludersi con lo svolgimento di apposite verifiche, finalizzate a controllare le conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato; anche le modalità di svolgimento di questa fase dovranno essere definite dalle convenzioni, così come il numero crediti formativi riconoscibili a ciascun studente, con un tetto massimo di 60.

La nuova norma individua nel contratto di apprendistato lo strumento da utilizzare per regolare il rapporto lavorativo dello studente coinvolto nel percorso di alternanza. Si tratta di una scelta coerente con quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare, è forte l'assonanza con l'articolo 5 del Testo unico sull'apprendistato (Dlgs 167/2011), che disciplina l'apprendistato di alta formazione.

L'articolo 14 del decreto non fornisce, in realtà, indicazioni specifiche circa la tipologia di apprendistato che si può abbinare a questa forma di alternanza tra istruzione e lavoro. Si tratta di un aspetto che dovrà essere decodificato in fase applicativa, in quanto la legislazione vigente conosce tre differenti forme di apprendistato, ciascuna dotata di regole diverse, sia per quanto riguarda l'età dei lavoratori, sia per quanto riguarda la durata e lo svolgimento del percorso formativo.

Il richiamo ai percorsi universitari dovrebbe indurre a collegare i percorsi di alternanza previsti dal nuovo decreto con l'apprendistato di alta formazione, anche in ragione della stretta similitudine tra le regole di questa fattispecie con le nuove norme del decreto Carrozza. La legge di conversione ipotizza percorsi simili, seppure in forma sperimentale, per gli studenti che frequentano gli ultimi due anni delle superiori; tali percorsi dovranno essere tuttavia attivati da un decreto del ministero dell'Istruzione, che dovrà definire la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi. Il successo di queste misure, dipenderà dall'efficienza della prassi applicativa e gestionale. Il sistema, infatti, anche prima dell'approvazione del decreto non soffriva di una carenza di norme, quello che è mancato fino ad oggi è stata la capacità di trasferire nella prassi concreta del mercato del lavoro, da un lato, e del sistema educativo, dall'altro, un obiettivo tanto ambizioso e importante come quello dell'alternanza tra la formazione e il lavoro.

Fonte: Il Sole 24 Ore


ALTRE NEWS
 
 
06/02/2018
Pubblicati modello e istruzioni del 730/2018. Ecco tutte le principali novità!
 
01/02/2018
Legge di Stabilità 2018: Le principali novità in materia di lavoro
 
29/11/2017
Reddito di Inclusione: Dal primo Dicembre il via delle domande ai Comuni.
 
03/11/2017
APe Volontaria > Anticipo Pensionistico volontario in Gazzetta Uff.
 
23/10/2017
Presentata la Legge di Bilancio 2018 > Tutte le novità in materia di Lavoro
 
 
 
       
Seguici su facebookseguici su twitter MCL PRONTO LAVORO MCL è un’iniziativa
MCL Movimento Cristiano Lavoratori
Via L. Luzzatti 13/a - 00185 Roma
CF 80188650586 Email | Web credits
| Privacy