Firmato Ccnl somministrazione, lavoratori più tutelati
Assolavoro, l'associazione nazionale delle agenzie per il Lavoro, e i sindacati di categoria hanno firmato il nuovo contratto di lavoro nazionale per i lavoratori in somministrazione.
L'accordo, valido fino al 2017, prevede misure e prestazioni che favoriscono la competitività delle imprese e garantiscono maggiori tutele per i lavoratori. Viene confermato e rinforzato il ruolo centrale che ha il sistema di welfare di settore (tutto finanziato con risorse private) e si punta su relazioni sindacali più articolate anche su base territoriale. Tra gli elementi più rilevanti vi è la sperimentazione di un istituto nuovo di flessibilità garantita che prevede una contropartita retributiva a fronte della disponibilità del lavoratore per un periodo di tempo predefinito. L'obiettivo è diffondere ulteriormente la somministrazione in settori caratterizzati da forte stagionalità e discontinuità di lavoro, garantendo un corrispettivo ad hoc per il lavoratore. I lavoratori interessati dal rinnovo del Ccnl sono 470mila in un anno (dati complessivi del settore nel 2012).
Tra gli aspetti di maggior rilievo dell’accordo collettivo in esame, si segnalano:
la conferma del metodo del “divisore unico” per calcolare la paga oraria;
la previsione dell’operare degli scatti di anzianità “anche nel caso di missioni rinnovate nell’arco di 15 giorni”;
maggiori garanzie nella fruizione delle ferie;
lo stanziamento di una dotazione cospicua per la maternità (si passa da 1.400,00 a 2.250,00 euro) e per la copertura dell’asilo (da 80,00 a 100,00 euro);
la previsione della possibilità, sia per i lavoratori a tempo indeterminato che per gli apprendisti, di accedere alla formazione continua per ottenere brevetti professionali ovvero ad inizio del rapporto, con pagamento dell’indennità di disponibilità fino ad un massimo di 40 ore, finanziata da un apposito fondo, solo in caso di superamento della prova;
in settori come turismo, logistica, alimentare, agricoltura e servizi alla persona, l’introduzione della possibilità di concludere una somministrazione a tempo determinato con monte ore garantito, caratterizzata dall’indicazione di una fascia temporale di riferimento in cui si assicura la presenza in ipotesi di chiamata e dalla corresponsione al lavoratore di una retribuzione minima pari al 25% su base mensile dell’orario di lavoro normale.
Rimane irrisolta la questione delle modalità di computo del TFR in presenza di missioni di durata inferiore a 15 giorni: le parti sociali contano di tornare ad occuparsi di questo aspetto.