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26/04/2013
Indennità a co.co.pro che perde il lavoro
Per il collaboratore a progetto che resta senza lavoro è destinato un assegno mensile una tantum.

E’ quanto prevede la Riforma del Lavoro Fornero e con la circolare n. 38 del 2013 dell’Inps sono state dettate le istruzioni relative alla prestazione a favore dei co.co.pro che non sono destinatari della nuova Aspi. In tale ambito sono stati fissati i termini per la presentazione della domanda al 31 dicembre dell’anno di riferimento.


Soggetti beneficiari
Beneficiari dell’assegno sono i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata. Sono esclusi i titolari di redditi di lavoro autonomo e i lavoratori iscritti alla gestione separata a vario titolo ma non inquadrabili nell’ambito delle applicazioni dei contratti di collaborazione a progetto nonché i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali già titolari di pensione o coperti presso altre forme pensionistiche obbligatorie.


Requisiti obbligatori
L’indennità spetta ai soggetto che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • avere operato nel corso dell’anno precedente in regime di monocommittenza;
  • aver conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a 20.000 euro;
  • avere accreditato, nell’anno in corso, presso la gestione separata almeno una mensilità;
  • avere avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;
  • avere accreditato nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la gestione separata Inps.



Presentazione della domanda
L’assegno una tantum è erogato dall’Inps su domanda dell’interessato. La domanda può essere presentata anche durante il rapporto di lavoro e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Solo nel caso in cui il requisito dell’accredito contributivo sia maturato nel mese di dicembre, il termine per presentare la domanda è prorogato fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.


Entità dell’agevolazione
L’agevolazione è pari al 5% ovvero al 7% nel triennio 2013/2015 del minimale annuo di reddito degli artigiani e commercianti moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Il pagamento avviene in soluzione unica se di importo pari o inferiore a 1.000 euro. Se superiore saranno erogati assegni mensili ciascuno di importo non superiore a 1.000 euro.

 


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