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Circolare INPS di riferimento
   
   
11/04/2013
Voucher e contributo per madri lavoratrici: Istruzioni INPS
Con la Circolare n. 48 del 28 marzo 2013 (in Boll. ADAPT, n. 12/2013), l’Inps fornisce le istruzioni sul diritto della madre lavoratrice alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Viene introdotto in via sperimentale la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.

La madre lavoratrice può richiedere, in alternativa al congedo parentale, la corresponsione, per un periodo massimo di sei mesi, di:

  • voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting;
  • ovvero un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;

 

da utilizzare negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.

 

Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale.

 

Al beneficio possono accedere esclusivamente le madri, anche adottive o affidatarie,

  • lavoratrici dipendenti,
  • lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps (comprese professioniste non iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e che non siano pensionate),

per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

 

La lavoratrice può accedere al beneficio, sia come genitore anche per più figli (in tale caso deve presentare una domanda per ogni figlio), che come gestante (in caso di gravidanza gemellare potrà presentare domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Sono escluse dal beneficio:

  • le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  • le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248

L’importo del contributo:

  • è di 300,00 euro mensili;
  • è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.



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