La Conferenza Stato-Regioni ha approvato le linee guida di riforma su tirocini e stage extracurriculari: si introduce un compenso minimo garantito, si stabilisce la durata massima del contratto in base al titolo di studio e si impone requisiti per le aziende onde evitare abusi.
Sono esclusi: gli stage che si effettuano durante la frequenza di scuole, master, corsi di specializzazione; i periodi di pratica professionale o per l’accesso alle professioni ordinistiche (praticantato); i tirocini transnazionali (es.: Lifelong Learning Program); stage per stranieri inseriti nelle quote di ingresso; tirocini estivi.
Il provvedimento ha lo scopo di regolamentare il ricorso a stage e tirocini nelle imprese, anche in considerazione del fatto che la normativa in materia (articolo 11 del Dl 138/2011 convertito con la legge 148/2011) è stata definita illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 287 dicembre 2012. A legiferare in materia possono essere solo le Regioni. Dunque, il provvedimento appena approvato offre le direttive da recepire con specifiche leggi regionali entro 6 mesi e che potranno dunque essere migliorative.
Compenso
Il tirocinante o stagista ha diritto a un compenso non inferiore a 300 euro lordi al mese, anche se le Regioni si sono già impegnate ad innalzare il minimo a 400 euro lordi (500 in Toscana).
E’ prevista una sanzione amministrativa fra i 1.000 e i 6.000 euro per le aziende che non pagano l’indennità.
Durata
• 6 mesi per neodiplomati e neolaureati,
• 12 mesi per disoccupati e inoccupati,
• 24 mesi per disabili.
Superata la durata massima consentita scattano le altre forme contrattuali previste dalla Riforma del Lavoro.
Limite numerico
• fino a 5 dipendenti: massimo 1 tirocinante o stagista
• da 6 a 20 dipendenti: massimo 2 tirocinanti o stagisti
• oltre i 20 addetti: massimo pari il 10% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Requisiti
Vietati gli stage per mansioni a bassa specializzazione (per le quali non è necessario un periodo formativo). Né possono essere presi stagisti per risolvere problemi di organico nei periodi di grande attività lavorativa (lo stage non può sostituire un contratto a termine) o per sostituzione di lavoratori in malattia, maternità, ferie. Infine, non possono prendere stagisti le aziende che hanno effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti o che abbiano in corso procedure di cassa integrazione (per mansioni analoghe e nella stessa unità produttiva).