Nuova procedura: Obbligo di convalida delle dimissioni
In virtù della Riforma del Lavoro (Legge 92/12) entrano in vigore da oggi le nuove regole sulle dimissioni. Queste produrranno effetti solo se convalidate nelle apposite sedi o con particolare modalità. Non valgono più, quindi, le semplici dimissioni presentate dal dipendente al datore di lavoro, nemmeno se inviate con raccomandata postale, un giro di vite voluto per contrastare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco” firmate al momento dell’assunzione.
Come convalidare
La Convalida potrà essere effettuata in due modi:
Il lavoratore si reca direttamente davanti alla Direzione Territoriale del Lavoro o al Centro per l’Impiego territorialmente competenti, o presso le sedi individuate dai CCNL di riferimento per farsi convalidare la lettera di dimissioni.
Il lavoratore consegna al datore la lettera di dimissioni. Questo provvede ad effettuare la Comunicazione telematica di cessazione al Centro impiego (Co) ed entro 30 giorni (a pena di nullità), invita il lavoratore a presentarsi per la convalida nell’ufficio competente (Dtl, CPL o sede stabilita dai CCNL) o a sottoscrivere la comunicazione “Co”.
Se il datore non provvede ad effettuare tale invito le dimissioni deve considerarsi prive di effetto, quindi come mai presentate. Appena ricevuto l’invito, il lavoratore ha 7 giorni per sottoscrivere la Co e chiudere il rapporto di lavoro. Può anche decidere di contestarle, chiedendone la revoca, oppure, nel caso in cui non faccia nulla, le dimissioni saranno considerate pienamente valide.
Si ricorda che l’efficacia delle dimissioni è condizionate dalla convalida effettuata secondo le procedure dettate dalla legge.