L’Inps, con la circolare n. 78 del 28 aprile 2017, comunica che a partire dal 4 maggio 2017 sarà messa in esercizio la procedura di acquisizione delle domande che dovranno essere trasmesse all’Istituto esclusivamente in via telematica per l’erogazione del premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore (di cui all’art. 1, comma353 legge di bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016 n. 232).
Presentazione della domanda
Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS che, su domanda della donna gestante o della madre del minore, provvede al pagamento dell’importo di 800 euro per evento ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.
In sede di presentazione della domanda occorre specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:
- Compimento del 7° mese di gravidanza
(inizio dell’8° mese di gravidanza);
- Nascita del bambino
(anche se antecedente all’inizio dell’8° mese);
- Adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
- Affidamento pre-adottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento pre-adottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.
Con riferimento allo stesso minore, dovrà essere presentata un’unica domanda. Se è stata già presentata la domanda in relazione all’evento compimento del 7° mese di gravidanza, non si dovrà quindi presentare ulteriore domanda in relazione all’evento nascita. Analogamente, il beneficio richiesto per l’affidamento pre-adottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore. Ove invece si tratti di parto plurimo la domanda, se già presentata al compimento del 7° mese, andrà presentata anche in esito alla nascita con l’inserimento delle informazioni di tutti i minori necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.
Nei casi in cui sia prevista la presenza di un legale rappresentante (es. se la madre avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi) il PIN della richiedente viene fisicamente rilasciato al legale rappresentante, che effettuerà l’accesso al sistema con i dati identificativi della richiedente e procederà alla presentazione della domanda con i dati della stessa.
Istruzioni per la compilazione telematica
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
- WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it >Servizi on line> servizi per il cittadino> autenticazione con il PIN dispositivo> domanda di prestazioni a sostegno del reddito> premio alla nascita;
- Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
- Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo
La domanda può essere presentata a decorrere dal 4 maggio 2017 per gli eventi descritti al paragrafo 1. verificatisi a partire dal 1 gennaio 2017.
I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell’assegno di natalità (per la ricognizione dei titoli di soggiorno idonei vedasi la circolare n.39/2017 e la n.61/2017) autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità).
Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si rendesse comunque necessario per esigenze istruttorie.
Pagamento del premio
La misura del premio è pari a 800 euro per ciascun evento e in relazione a ogni figlio nato/adottato o affidato.
Alla corresponsione del premio alla natalità provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. In caso di avente diritto minorenne o incapace di agire, la domanda è presentata dal legale rappresentante in nome e per conto dell’avente diritto. Anche in questo caso il mezzo di pagamento prescelto dev’essere comunque intestato all’avente diritto (minorenne o incapace di agire). L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare, in linea con le istruzioni contenute nei Messaggi n. 1652/2016 e n. 4395/2016 anche il mod. SR163 (“Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”), salvo che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.
Il modello SR163 è necessario per verificare la corrispondenza tra l’IBAN indicato nella domanda di assegno e la titolarità del conto a cui l’IBAN stesso si riferisce e, pertanto, è funzionale alla corretta erogazione del premio in favore della richiedente. A tale fine quindi nel modello SR163 andrà riportato, oltre che il codice fiscale della richiedente, la modalità di pagamento scelta (che è la stessa indicata nella domanda di assegno di natalità), i dati di riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento, nonché il codice IBAN, riferito al rapporto finanziario del richiedente la prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca.
Aspetti fiscali e contabili
L’articolo 1, comma 353 della legge 11 dicembre 2016, n.232 stabilisce che il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’onere derivante dall’erogazione del premio di natalità, pari a euro 800,00, ai sensi dell’art. 1, comma 353 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge stabilità 2017), è posto a carico del Bilancio dello Stato.
Fonte: DottrinaLavoro.it / Inps.it