Voucher Lavoro: Decreto attuativo Jobs Act sulla Tracciabilità e Comunicazioni
Piena tracciabilità dei voucher lavoro, con obbligo di comunicazione entro 60 minuti dall’inizio della prestazione dilavoro accessorio. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato in via preliminare il decreto legislativo attuativo del Jobs Act, che passa alla Camere, dove in commissione sarà sottoposto a parere necessario, ma non vincolante. Dopo questo passaggio, tornerà in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
Il provvedimento mira a incoraggiare un uso corretto dei buoni lavoro, strumento che nel primo trimestre 2016 ha visto un boom del 45,6%, proseguendo su un sentiero di solida crescita che prosegue da un anno.
Tracciabilità delle prestazioni effettuate
Il decreto rende i voucher lavoro completamente tracciabili: il committente, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, comunica alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, luogo e durata della prestazione. In questo modo, ogni buono utilizzato è riconducibile a una prestazione effettuata.
La violazione degli obblighi di comunicazione comporta una multa 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore.
La sitiuazione nel settore agricolo
Per quanto riguarda il settore agricolo viene escluso dall’applicazione del limite di 2mila euro per ciascun committente. L’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura resta soggetto al tetto di 7mila euro, con paletti particolari per attività di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni (iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, presso l’università e per le attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli), che nell’anno solare precedente hanno realizzato o prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7mila euro.
Tra le precisazioni del decreto anche quella secondo la quale chi ha un sussidio di disoccupazione (Naspi) potrà lavorare senza perdere l’indennità se l’attività svolta dà un reddito inferiore a quello non imponibile (8.000 euro annui per i dipendenti). «Lo stato di disoccupazione - si legge nel comunicato di Palazzo Chigi - è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricava redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito c.d. non imponibile».