In fase di compilazione della dichiarazione dei redditi 730/2016 è possibile, tra le altre cose, calcolare l’effettiva correttezza del Bonus IRPEF (c.d. Bonus 80 €) erogato o meno del proprio sostituto d’imposta durante l’anno . E’ molto frequente infatti che vi siano dei casi in cui il lavoratore, effettuando più lavori sotto gli 8.000 € durante l’anno, non abbia ricevuto il credito del quale, al contrario, ha diritto.
Stesso discorso vale per chi ha ricevuto il bonus ma, essendo in possesso di un reddito complessivo superiore ai 26.000 € nell’anno 2015 (magari derivato da più lavori o altro), vede cadere il proprio diritto e dovrà restituire tutto o in parte il credito erogato.
La dichiarazione dei redditi, dunque, non sempre riserva brutte sorprese: talvolta è possibile scoprire, la spettanza di detrazioni, bonus e crediti d’imposta, che possono dare diritto a dei cospicui rimborsi.
È il caso, ad esempio, del sopracitato Bonus Irpef, meglio conosciuto come Bonus 80 Euro, che da diritto ad un a detrazione pari a 960 euro annui. Vediamo allora come capire se si ha diritto al Bonus e se è stato calcolato correttamente dal sostituto d’imposta.
Bonus Irpef: A chi spetta?
Il Bonus Irpef non spetta indistintamente a tutti i lavoratori, ma solo a coloro che possiedono redditi da lavoro dipendente ed assimilati, come cococo, borse di studio, disoccupazione ed integrazioni salariali. Sono inclusi anche i dipendenti che prestano lavoro all’estero, se il reddito di lavoro dipendente è determinato in base alle retribuzioni convenzionali. Sono invece esclusi i lavoratori autonomi, i pensionati e gli imprenditori.
Bonus Irpef: quanto spetta
L’importo spettante è pari a 960 Euro annui, normalmente suddivisi in rate da 80 euro al mese. L’importo, tuttavia, spetta in misura intera se il reddito complessivo è tra gli 8.000 ed i 24.000 Euro.
Se l’importo è superiore ai 24.000 euro, sino ai 26.000 euro, è ridotto in base alla seguente formula:
– 960 × (26.000 – reddito complessivo): 2.000.
Ad esempio, se il lavoratore possiede un reddito pari a 25.000 euro, il credito spettante è pari a 480 euro. Se il reddito posseduto è pari a 25.900 euro, il bonus spettante sarà invece di soli 48 euro annui: in pratica, più è alto il reddito, più si abbassa il bonus.
L’importo deve essere poi rapportato alle giornate lavorative e assimilate: se un dipendente, ad esempio, con un reddito di 20.000 euro annui, ha lavorato per un totale di 260 giorni, ha diritto a circa 684 euro di bonus (in quanto l’importo annuo si deve dividere per 365 e moltiplicare per le giornate di lavoro e assimilate, come quelle di disoccupazione indennizzata).
IPOTESI CREDITO: Conguaglio a credito
Vediamo ora il caso nel quale un contribuente scopre di aver diritto al bonus nella dichiarazione dei redditi. Prendiamo il caso di un lavoratore, che durante l’anno 2015, abbia lavorato con 2 contratti a termine ciascuno dei quali ha dato luogo alla percezione di un reddito imponibile Irpef pari a 7000 euro.
Nessuno dei due datori di lavoro ha erogato gli 80 Euro mensili, in quanto il reddito presunto per ogni singolo rapporto risultava inferiore alla soglia minima di 8.000 Euro.
Ipotizzando che il lavoratore possieda solo i due redditi esposti, possiamo dire che, in sede di presentazione del 730, avrà una bella sorpresa, per quanto riguarda il Bonus Irpef: scoprirà, infatti, di aver diritto a 960 euro in misura intera, in quanto il suo reddito è tra gli 8.000 ed i 24.000 euro e le giornate di lavoro a cui rapportare il credito sono 365.
IPOTESI DEBITO: Conguaglio a debito (Obbligo di dichiarazione)
Può accadere anche il contrario, cioè che il contribuente abbia incamerato durante l’anno un bonus a cui non ha diritto. Questo potrebbe ad esempio accadere se l’interessato ha percepito ulteriori redditi rispetto a quelli da lavoro dipendente, come un canone di affitto (anche se soggetto a cedolare secca): qualunque ne sia la causa, se la soglia di reddito sale oltre 26.000 euro ed il datore di lavoro non ha effettuato alcun conguaglio, il dipendente è costretto a restituire il bonus ricevuto con la dichiarazione 730 (o successivamente, con la presentazione del modello Unico).
Fonte: Laleggepertutti.it / ProntoLavoro MCL