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Leggi il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (24/06/2015)  
     
     
Approfondimento sul sito web: Ipsoa.it  
     
     
30/06/2015
Voucher Lavoro: Aumento del tetto annuale dei compensi a 7.000 €uro
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n.144 del 24-6-2015 – Supplemento Ordinario n. 34) il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 di riordino dei contratti di lavoro e di revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) che prevede tra le altre novità anche un aumento al limite annuale dei compensi per le prestazioni di lavoro accessorio, pagati attraverso i voucher lavoro. In particolare il provvedimento (Capo VI, articoli 48, 49 e 50), lascia inalterata la definizione di questa tipologia contrattuale, ma modifica il campo di applicazione delle prestazioni di lavoro accessorio che, lo ricordiamo, integrano attività lavorative di natura meramente occasionale.
 

Le prestazioni accessorie

Le prestazioni di lavoro accessorio integrano attività lavorative di natura “meramente occasionale” che possono essere rese nella generalità dei settori produttivi, ma entro il limite di compensi stabiliti dalla legge. Tali attività devono, inoltre, essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione: anche il nuovo decreto attuativo del Jobs Act conferma infatti il divieto di impiego nell’ambito di contratti di appalto o in somministrazione.Già la riforma Fornero aveva apportato sostanziali innovazioni alla disciplina in esame, eliminando le causali oggettive e soggettive che consentivano il ricorso all'istituto a fronte dell' introduzione di limiti di natura economica.


Limite annuo

Più in particolare il limite annuo per i voucher lavoro viene portato a 7.000 euro (dagli attuali 5.000) per la totalità dei committenti o professionisti nel corso dell’anno. Il limite per singolo committente rimane invece di 2.000 euro annui. Il limite per chi percepisce prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, come gli ammortizzatori sociali, è di 3.000 euro annui. Superate tali soglie non sarà più possibile applicare questo tipo di contratto.

  • Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere di natura autonoma o subordinata.
  • Il compenso resta comunque esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

I compensi dei buoni lavoro

  • Il valore nominale del singolo voucher è di 10 euro.
     
  • I buoni sono numerati progressivamente e datati e il loro valore nominale è comprensivo della contribuzione, pari al 13%, a favore della gestione separata Inps, che viene accreditata sulla posizione contributiva del prestatore, di un premio Inail pari al 7% e di un compenso all’Inps per la gestione del servizio, per un ulteriore 5%.
     
  • I limiti massimi stabiliti a 7.000 euro annui dalla nuova normativa devono comunque intendersi al netto delle trattenute totali, pari complessivamente al 25%: ne deriva che, ad esempio, il limite di reddito complessivo per l’anno solare per il collaboratore corrisponde ad una erogazione di buoni lavoro per un controvalore nominale pari a 9.330 euro che, al netto delle trattenute totali del 25%, dà un controvalore netto pari a 6.997 euro.

 

Modalità telematiche

Il lavoro accessorio viene retribuito attraverso i voucher lavoro, che il committente imprenditore o professionisti acquista esclusivamente con modalità telematica presso il sito INPS. Se il datore di lavoro non è un imprenditore o un professionista, può acquistare i voucher anche presso le rivenditorie autorizzate. Ogni buono ha un valore nominale di 10 euro, riferito alla retribuzione oraria (per eventuali variazioni, è necessario un apposito decreto ministeriale).
 

Obbligo di comunicazione preventiva

Prima dell'inizio della prestazione di lavoro occasionale accessorio, il committente deve effettuare, la comunicazione preventiva all'Inail, tramite Contact Center Inps/Inail, Fax gratuito o Sito internet indicando: i propri dati anagrafici, la tipologia (di committente) ed il codice fiscale; i dati anagrafici e il codice fiscale del prestatore; il luogo e le date presunte di inizio e fine della prestazione; la tipologia dell'attività (codice lavorazione). Con le medesime modalità vanno comunicate all'INAIL la cessazione anticipata della prestazione rispetto alla data originariamente indicata oppure l'inizio della prestazione in data successiva rispetto a quella inizialmente comunicata.


Permane l'obbligo di effettuare una comunicazione preventiva,  che dovrà essere trasmessa per via telematica, da parte dei committenti imprenditori o professionisti, prima dell’inizio della prestazione, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

La nuova comunicazione dovrà contenente i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonché l’indicazione del luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale comunque non superiore ai trenta giorni successivi.


Fonti 
®: PMI.it / Gazzetta Ufficiale / Ipsoa.it


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