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05/03/2015
BONUS IRPEF: Il calcolo del credito d'imposta nel 730/2015
Fra le tante novità del modello 730/2015, anno in cui debutta la dichiarazione precompilata, c’è anche il Bonus IRPEF, ovvero l’aumento di 80 euro al mese in busta paga, riconosciuto per la prima volta a partire dal maggio 2014. Lo spazio per inserire il Bonus IRPEF è il rigo C14 contenuto nella quinta sezione del quadro C, dedicato ai redditi da lavoro dipendente e assimilati. Si tratta di un credito d’imposta pari a 640 euro per i lavoratori con reddito fino a 24mila euro, che diminuisce sopra questo reddito fino ad azzerarsi a quota 26mila euro, introdotto dall’art. 1 del decreto legge 66/2014.
 

Da credito d’imposta a detrazione

Ricordiamo che con la Legge di Stabilità 2015 il Bonus IRPEF è diventato strutturale, ma da credito d’imposta si è trasformato in detrazione. Se questo, con ogni probabilità, comporterà l’anno prossimo delle modifiche alle modalità dichiarative, dal punto di vista sostanziale per il lavoratore cambia poco: la somma era e resta versata direttamente dal sostituto d’imposta in busta paga.

 

Bonus IRPEF, compilazione del rigo C14

Nel primo spazio, dedicato al Codice Bonus, si inserisce il codice indicato nel punto 119 della Certificazione Unica 2015, che può essere 1 o 2:

  • il codice 1 indica che il datore di lavoro ha riconosciuto il Bonus e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella successiva colonna 2, dedicato al Bonus erogato, va segnato il relativo importo (punto 120 della Certificazione Unica);
     
  • il codice 2 si segna invece se il datore di lavoro non ha riconosciuto il Bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la successiva colonna 2 del rigo C14.

Attenzione: se il datore di lavoro non consegna la Certificazione Unica (è il caso, ad esempio, di colf e badanti), bisogna segnare il codice 1. Nella colonna successiva si riporta invece il Bonus erogato (come indicato nel punto 121 del CU 2015). Se il Bonus è stato riconosciuto ma non erogato, nella colonna 2 non si scrive niente. Ci sono poi una serie di casi particolari:

  • se il contribuente ha più certificazioni, non conguagliate: in colonna 1 si segna il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 119, oppure il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 119. In colonna 2, va riportata la somma degli importi indicati nel punto 120 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;
  • se c’è una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di CU: nelle colonne 1 e 2 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nei punti 119 e 120 della Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio;
  • se c’è una Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica: per la compilazione delle colonne 1 e 2 vanno seguite le istruzioni fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati. 

Calcolo Bonus

Per la compilazione del 730-3, rilasciato al dichiarante dopo aver effettuato il calcolo delle imposte, il soggetto che presta l’assistenza fiscale deve ricalcolare il credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati nel 730: ricordiamo, a questo proposito, che il credito spetta solo se la somma di tutti i redditi è inferiore a 26mila euro, nel caso in cui la soglia venga superata, bisognerà fare un conguaglio. Comunque, chi presta l’assistenza fiscale ricalcola il credito spettante e lo indica nel modello 730-3. Possono verificarsi i seguenti scenari:

  • il datore di lavoro non ha erogato in tutto o in parte il Bonus: in questo caso, la somma spettante viene riconosciuta in dichiarazione;
  • il Bonus IRPEF ricevuto è, in tutto o in parte, non spettante: si recupera la parte non spettante. Questa fattispecie si presenta ad esempio quando a un dipendente con stipendio sotto i 26mila euro è stato riconosciuto l’aumento, ma dalla dichiarazione emerge in realtà che la somma dei redditi supera quota 26mila.
     
  • Il rapporto di lavoro si è concluso prima del maggio 2014, oppure il datore di lavoro non è sostituto d’imposta: il lavoratore non ha percepito l’aumento in busta paga, ma ha comunque diritto al credito, che viene quindi riconosciuto in dichiarazione

Fonte: PMI.it


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