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21/02/2015
Approvati i primi quattro decreti del JOBS ACT (20 Febbraio 2015)
I decreti Jobs Act approvati dal CdM in data 20 febbraio 2015: i primi due a titolo definitivo e due preliminare.

Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti 

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI (esame definitivo)

Si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto, per i quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti). Per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro cosi’ come previsto per tutti i lavoratori. Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”. Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i cosiddetti “licenziamenti ingiustificati”, viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all’anzianita’ di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalita’ del giudice. La regola applicabile ai nuovi licenziamenti e’ quella del risarcimento in misura pari a due mensilita’ per ogni anno di anzianita’ di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi. Per evitare di andare in giudizio si potra’ fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilita’. Con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa. LICENZIMENTI COLLETTIVI Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilita’). In caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione, cosi’ come previsto per i licenziamenti individuali. PICCOLE IMPRESE Per le piccole imprese la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati e’ prevista un’indennita’ crescente di una mensilita’ per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilita’.  La nuova disciplina si applica anche ai sindacati ed ai partiti politici

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati

NASPI Il decreto introduce la Naspi, nuova assicurazione sociale per l’impiego.  (esame definitivo) 

Vale per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della Naspi sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33. La durata della prestazione e’ pari ad un numero di settimane corrispondente alla meta’ delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. L’ammontare dell’indennita’ e’ commisurato alla retribuzione e non puo’ eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista e’ di un numero di settimane pari alla meta’ di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. L’erogazione della Naspi e’ condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale. ASDI Viene introdotto in via sperimentale, per quest’anno, l’Asdi, assegno di disoccupazione che verra’ riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessita’. La durata dell’assegno, che sara’ pari al 75% dell’indennita’ Naspi, e’ di 6 mesi e verra’ erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito. DIS-COL Per i co.co.co (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro c’e’ la l’indennita’ di disoccupazione Dis-Col (Disoccupazione per i collaboratori). Presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente l’evento di disoccupazione alla data del predetto evento. Il suo importo e’ rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione e’ pari alla meta’ delle mensilita’ contributive versate e non puo’ eccedere i 6 mesi. Anche questa indennita’ e’ condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.

Testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni  

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO (CO. CO. PRO.) - (esame preliminare)

A partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli gia’ in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni. Vengono superati: i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ed il job sharing. Vengono confermate le seguenti tipologie: Contratto a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE. Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all’utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso (10%). CONTRATTO A CHIAMATA. Viene confermata anche l’attuale modalita’ tecnologica, sms, di tracciabilita’ dell’attivazione del contratto. LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER). Verra’ elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verra’ introdotta la tracciabilita’ con tecnologia sms come per il lavoro a chiamata. APPRENDISTATO. Si punta a semplificare l’apprendistato di primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) riducendone anche i costi per le imprese che vi fanno ricorso, nell’ottica di favorirne l’utilizzo in coerenza con le norme sull’alternanza scuola-lavoro. PART-TIME. Vengono definiti i limiti e le modalita’ con cui, in assenza di previsioni al proposito del contratto collettivo, il datore di lavoro puo’ chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto). Viene inoltre prevista la possibilita’, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessita’ di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale. MANSIONI. In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potra’ modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalita’ di svolgimento del lavoro). Viene altresi’ prevista la possibilita’ di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalita’ o del miglioramento delle condizioni di vita.

Disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (esame preliminare)

Si tratta di un provvedimento che interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternita’ (n° 151 del 26 marzo 2001) e reca misure volte a sostenere le cure parentali, a tutelare la maternita’ delle lavoratrici intervenendo, in alcuni casi, anche in settori che gia’ erano stati oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale e non ancora recepiti in norma. Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternita’, al fine di rendere piu’ flessibile la possibilita’ di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato. Nel primo caso, infatti, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternita’ post partum anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo dei 5 mesi; nel secondo caso si prevede la possibilita’ di usufruire di una sospensione del congedo di maternita’, a fronte di idonea certificazione medica che attesti il buono stato di salute della madre. Entrambe le soluzioni sono dirette a favorire il rapporto madre-figlio senza rinunciare alle tutele della salute della madre. Il decreto prevede un’estensione massima dell’arco temporale di fruibilita’ del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di eta’ del bambino a 6 anni; quello non retribuito dai 6 anni di vita del bambino ai 12 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento, per i quali la possibilita’ di fruire del congedo parentale inizia a decorrere dall’ingresso del minore in famiglia. In ogni caso, resta invariata la durata complessiva del congedo. In materia di congedi di paternita’, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilita’ di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti. Sono inoltre state introdotte norme volte a tutelare la genitorialita’ in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali. Oltre agli interventi di modifica del testo unico a tutela della maternita’, il decreto contiene due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere. La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. In particolare, per il riconoscimento dei benefici si esclude dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti i telelavoratori che rientrino nella fattispecie individuata dal decreto. La seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati e, quindi, si prevede la possibilità per queste lavoratrici dipendenti di imprese private di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo l’intera retribuzione, la maturazione delle ferie e degli altri istituti connessi. Viene anche introdotto il diritto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a richiesta della lavoratrice. Le collaboratrici a progetto hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per analoghi motivi sempre per un massimo di tre mesi. 

(Fonte:Tribunaitalia)


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