Dal 10 novembre 2014, i datori di lavoro agricolo che hanno assunto o assumono, nel periodo compreso tra il primo luglio 2014 e il 30 giugno 2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, possono presentare le istanze per fruire del nuovo incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli. Lo comunica l’INPS con circolare n. 137 del 5 novembre 2014.
Come noto, a decorrere dal primo luglio 2014, l’art. 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 , prevede l’erogazione di un incentivo per i datori di lavoro agricolo che hanno assunto o assumono, nel periodo compreso tra il primo luglio 2014 e il 30 giugno 2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
L’incentivo spetta per le assunzioni dei lavoratori di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 35 anni non ancora compiuti, effettuate nel periodo compreso tra il primo Luglio 2014 e il trenta Giugno 2015, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- essere privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Misura e durata dell’incentivo
L’incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo determinato che per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Per le assunzioni a tempo determinato il contratto deve avere una durata almeno triennale, garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue ed essere redatto in forma scritta.
L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi. L’incentivo è riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione con i contributi dovuti e non potrà superare:
- Euro 3.000,00 (tremila) per lavoratori OTD;
- Euro 5.000,00 (cinquemila) per lavoratori OTI.
Ovviamente se il rapporto di lavoro è a tempo parziale il beneficio sarà ridotto in proporzione.
Condizioni
Il diritto all’incentivo è subordinato all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed essere in regola con i principi della Legge Fornero.
Ricorrendone i presupposti, l’incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti.
Altra condizione per fruire del beneficio è che le assunzioni, devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente all’assunzione.
Domanda di ammissione al beneficio
Per accedere all’incentivo introdotto bisogna inoltrare all’ INPS specifica istanza (in allegato alla circolare) a partire dal giorno 10 novembre 2014. La domanda di ammissione al beneficio potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione GIOV/AGR (D.L. 91/2014)” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole” _ sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione”.
Fonte: Ipsoa