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La dichiarazione precompilata - Alcune brevi slide introduttive (Ag. Entrate)  
     
     
La dichiarazione precompilata: cos’è e come funziona (Ag. Entrate)  
     
     
Come integrare la dichiarazione dei redditi 730 direttamente on-line  
     
     
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Dal 2015 il modello CUD verrà sostituito dal CU
   
   
04/11/2014
Decreto Legislativo sulla semplificazione fiscale: il 730 precompilato
Il 30 ottobre 2014, è stato approvato definitivamente dal Governo il Decreto Legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di dichiarazione dei redditi precompilata, in attuazione dei principi enunciati nella Legge delega sulla riforma fiscale.
 

Il Decreto Legislativo prevede, in primo luogo, l’introduzione in via sperimentale, a decorrere dal 2015, della dichiarazione dei redditi precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente dai lavoratori dipendenti ed assimilati e dai pensionati. Essa sarà resa disponibile, in via telematica, ai soggetti in questione, entro il 15 aprile di ciascun anno.
 

Dove trovare il proprio 730/2015

In particolare, la dichiarazione precompilata sarà resa disponibile direttamente ai contribuenti, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale o tramite un centro di assistenza fiscale o tramite un professionista iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale. Inoltre, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, potranno essere individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata.
 

Dati 730 e modifica dichiarazione

Resta, comunque, ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata secondo le modalità ordinarie.

Ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, le certificazioni dei sostituti d’imposta dovranno essere trasmesse  in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello nel quale le somme sono state corrisposte.

Inoltre, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le assicurazioni, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, dovranno trasmettere, entro il 28 febbraio di ciascun anno, all’Agenzia delle Entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente:

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
  • contributi previdenziali ed assistenziali;
  • contributi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Anche le Asl, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dovranno inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Questi dati verranno inseriti nelle dichiarazioni dei redditi precompilate del 2016 relative ai redditi del 2015
 

La dichiarazione dei redditi precompilata potrà essere accettata oppure modificata dal contribuente. La dichiarazione dovrà essere presentata, entro il 7 luglio, all’Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica oppure al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale oppure ad un Caf o ad un professionista abilitato.
 

I controlli

Aspetto importante è quello dei controlli. In caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, senza che siano apportate modifiche, non verrà effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Resta fermo, però, il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni ed alle agevolazioni.

Nel caso in cui, invece, sia presentata la dichiarazione dei redditi precompilata, sempre direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con delle modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, l’esclusione dal controllo predetta non opera.
 

Inoltre, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con o senza modifiche, tramite Caf o professionista, il controllo formale sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni ed alle agevolazioni.
 

 

Note

Inoltre, non sarà più necessario effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in caso di lavori di riqualificazione energetica, per i quali si beneficia della detrazione Irpef, che si protraggono per più periodi d’imposta.

Il Decreto Legislativo sulle semplificazioni fiscali prevede, altresì, che si applichi la detrazione forfetaria del 50 % per le prestazioni sia di pubblicità, che di sponsorizzazione, nel caso delle associazioni senza scopo di lucro, dei club sportivi dilettantistici e delle pro-loco.

Fonte: Misterfisco.it

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