Con il Messaggio n. 7899 l’INPS ha fornito le istruzioni procedurali e contabili per l’erogazione delle indennità di tirocinio nell’ambito del Piano Italiano di attuazione della cosiddetta “Garanzia Giovani”, il piano europeo con cui Stato e Regioni s’impegnano a offrire ai giovani di 15-29 anni che non studiano e non lavorano (i cosiddetti Neet) un percorso personalizzato di formazione o un’opportunità lavorativa. Un’occasione importante per giovani e imprese che possono beneficiare delleagevolazioni previste nelle diverse Regioni, offrendo opportunità di lavoro, formazione e autoimprenditorialità.
Convenzione Regioni-INPS
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione e l’iter di stipula della Convezione tra Ministero, INPS e Regioni/Province autonome, approvato con Determinazione commissariale n. 185 del 7 agosto 2014 l’Istituto rimanda al Messaggio n. 6789 del 3 settembre. Attualmente le 19 Regioni che hanno manifestato la volontà di affidare all’INPS anche il servizio di erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito della Garanzia Giovani sono: Lazio, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Campania, Valle D’Aosta, Piemonte, Marche, Basilicata, Liguria, Umbria, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Sicilia, Lombardia, Sardegna e Molise.
Flusso procedurale di erogazione delle indennità
Perché l’Istituto eroghi per conto della Regione l’indennità di tirocinio nell’ambito del programma Garanzia Giovani, le Regioni dovranno inviare all’Istituto ogni mese, o con altra periodicità precedentemente stabilita, le informazioni necessarie per il pagamentodell’indennità di tirocinio tramite un apposito file xml (elenco delle richieste di pagamento), accedendo alla sezione Sistema Informativo Percettori, attraverso il link “Invio richieste di pagamento indennità/ sussidi”. Per ciascun beneficiario la Regione dovrà indicare:
- i dati anagrafici;
- le modalità di pagamento richieste;
- il periodo di riferimento;
- l’importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di indennità di tirocinio per tale periodo.
Modalità di pagamento delle indennità
Il pagamento della indennità può avvenire in diverse modalità, a seconda della modalità indicata dal tirocinante:
- tramite accredito su conto corrente bancario o postale, provvisto di relativo IBAN, se indicato dal tirocinante;
- tramite bonifico cd. “domiciliato” cioè a mezzo Ufficio Postale che provvederà ad inviare all’interessato una comunicazione per incassare l’importo a lui assegnato, qualora non fosse indicato un codice IBAN.
Al tirocinante non è richiesto l’invio di alcuna domanda. Per il pagamento dell’indennità di tirocinio verrà utilizzata la procedura informatica DS WEB, opportunamente implementata in relazione al ricezione e lavorazione del file xml che sarà trasmesso dalla Regione tramite il Servizio Informatico Percettori.
Indennità fino al 2018
L’Istituto precisa però che entro il 30 novembre 2018 dovrà essere effettuato, tassativamente l’ultimo pagamento a favore dei beneficiari, con riferimento alle indennità di tirocinio per periodi fino al 30 ottobre 2018. I pagamenti successivi alla data del 30 novembre 2018 non potranno essere rimborsati dalla Regione. Al riguardo, rende noto l’Istituto, sarà inserito nella procedura informatica un apposito blocco sia sulla ricezione del file xml non oltre il 10 novembre 2018, sia sui pagamenti che non potranno essere effettuati oltre la data prefissata.
Fonte: www.PMI.it