HOME / CHI SIAMO / SEDI / CONTATTI / LINK UTILI / NEWS / LE NOSTRE GUIDE
Prontolavoromcl
CURRICULUM VITAE  
     
     
CONTRATTI DI LAVORO  
     
     
FOCUS SULL'APPRENDISTATO  
     
     
TRANSIZIONE SCUOLA/LAVORO  
     
     
AGEVOLAZIONI ALL'ASSUNZIONE  
     
     
AMMORTIZZATORI SOCIALI  
     
     
FISCO E PREVIDENZA  
     
     
SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE  
     
     
GARANZIA GIOVANI  
     
     
News

 
Le guide
Cosa è cambiato al Senato? La comparazione del testo di conversione  
     
     
19/05/2014
Il Decreto Lavoro diventa Legge: tutte le novità e le modifiche introdotte
E’ definitivamente terminato l’iter della conversione in legge del Decreto Lavoro (Dl 34/2014) che contiene, fra le altre, le novità su contratti a termine (rinnovabili fno a 5 volte in 3 anni, senza causalone) e apprendistato, oltre alle semplificazioni DURC per le imprese: la Camera ha dato l’ultimo via libera con 279 i voti favorevoli, 143 contrari. In sintesi, viene confermato l’impianto generale del decreto originario con alcuni correttivi. 
 

Il nuovo contratto a termine _ 2014

Niente causale per 36 mesi

Uno degli elementi finora necessari per la stipula del contratto a termine era la causale per i contratti oltre i 12 mesi, con l’indicazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive che impongono al datore di lavoro la scadenza del contratto: il decreto estende l’esonero dell’obbligo a 36 mesi. Rimangono esenti dall’obbligo settori produttivi come trasporto aereo, servizi portuali, assistenza a bordo di passeggeri e merci, servizi di terra e di volo, poste.
 

Determinato fino a 3 anni

Il Decreto Lavoro Poletti stabilisce una durata massima del contatto a termine di 36 mesi, in riferimento alla stessa mansione. Ciò significa che la somma complessiva dei rapporti a termine instaurati tra datore e lavoratore, per le stesse mansioni, non può superare i 36 mesi. Nel computo devono essere considerate anche proroghe e rinnovi. La sanzione per il superamento del limite è la conversione del contratto in tempo indeterminato, senza sanzione amministrativa.
 

Proroghe fino a 5 in 36 mesi

Il numero massimo di proroghe ammesse per il contratto a termine è di 5 (sempre rispettando il  tetto di 36 mesi) e costituisce un tetto complessivo che si applica a tutti i contratti stipulati nell’arco dei 3 anni, alle stesse mansioni. Il limite di proroghe è indipendente dal numero dei rinnovi. Alla cessazione del rapporto e dopo il periodo di “stop and go” (in genere da 10 a 20 giorni), datore di lavoro e lavoratore possono stipulare un nuovo contratto, sempre prorogabile per massimo 5 volte.


NB: Il Decreto non modifica la disciplina della “proroga di fatto” e il contratto alla sua scadenza può continuare ad aver esecuzione in via di fatto per un tempo massimo di 30 giorni, applicando in questo caso solo una maggiorazione retributiva in favore del lavoratore.
 

Contratti a termine fino al 20%

Altra novità contenuta nel decreto lavoro Poletti riguarda il tetto massimo previsto per l’utilizzo dei contratti a termine in un’azienda. Questo tetto non può superare il 20% dell’organico complessivo, inteso come la somma dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza dal 1 gennaio dell’anno di riferimento, indipendentemente dalle unità produttive di quell’azienda. Nel computo rientrano tutti i dipendenti con contratto di lavoro indeterminato (anche part-time), per quanto non sia stato indicato se devono ricomprendersi anche dirigenti e apprendisti (si rinvia a specifiche disposizioni da parte del Governo).

Sono esclusi dal computo i contratti: stagionali; per avvio di nuove attività; siglati con lavoratori over 55 anni; di somministrazione di lavoro
.

I datori di lavoro devono adeguarsi ai nuovi limiti entro il 31 dicembre 2014, altrimenti non potranno stipulare nuovi contratti fino a quando non si rientra nel limite e si applicheranno le sanzioni economiche i cui introiti andranno a  finanziare il fondo per l’occupazione. Rimane salva la facoltà per la contrattazione collettiva di applicare un regime più favorevole per quanto riguarda tetto massimo e termini di adeguamento.
 

Deroghe per la Ricerca

Il tetto del 20% per l’utilizzo di contratti a termine non vale per l’assunzione di ricercatori e personale di istituti pubblici o privati di ricerca scientifica. Il decreto ha previsto l’esonero per le assunzioni che riguardano in via esclusiva attività di ricerca scientifica, che non solo non devono tenere in considerazione il tetto massimo del 20%, ma anche la durata massima dei 36 mesi.


Sanzioni per datori di lavoro

Cosa succede in caso di superamento dei limiti quantitativi per l’uso del contratto a termine? Il datore è soggetto a sanzione pari al 20% della retribuzione per ogni mese (o almeno 15 giorni)  di durata del rapporto di lavoro, per il primo lavoratore assunto in eccesso dei limiti indicati ( durata di 36 mesi e tetto massimo del 20% dell’organico complessivo). La sanzione aumenta al 50% per i lavoratori assunti successivamente. Viene così cancellato l’obbligo di prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e al suo posto viene introdotta una sanzione pecuniaria amministrativa.
 

Maternità e diritto di precedenza

Novità importante per le lavoratrici in relazione al diritto di precedenza per l’assunzione a tempo indeterminato.

 

In tal caso, il periodo di congedo obbligatorio di maternità, intervenuto in un rapporto di lavoro a tempo determinato, concorre a determinare il periodo complessivo di prestazione lavorativa utile a maturare il diritto di precedenza per l’assunzione a tempo nella stessa azienda entro i successivi 12 mesi. Stesso diritto per le nuove assunzioni a tempo determinato.
 

Apprendistato

Sono stati allentati i paletti sulla stabilizzazione degli apprendisti: obbligatoria al 20% nelle aziende con almeno 50 dipendenti. Torna l’obbligo di piano formativo individuale scritto, cancellato dal Dl ma poi ripristinato dal Senato. La retribuzione dell’apprendista per la qualifica e il diploma professionale tiene conto delle ore di lavoro prestate e di un minimo di ore di formazione pari almeno al 35%. Le ore di formazione costeranno meno. Il livello minimo (il 35%) può essere aumentato dalle parti. La formazione – che resta pubblica e assegnata essenzialmente alle Regioni, può essere svolta anche da imprese e organizzazioni di categoria, ma la Regione deve comunicare al datore di lavoro entro 45 giorni la propria offerta di formazione. Introdotta in via sperimentale l’alternanza scuola lavoro per studenti degli ultimi due anni delle superiori.

Fonte: pmi.it


ALTRE NEWS
 
 
06/02/2018
Pubblicati modello e istruzioni del 730/2018. Ecco tutte le principali novità!
 
01/02/2018
Legge di Stabilità 2018: Le principali novità in materia di lavoro
 
29/11/2017
Reddito di Inclusione: Dal primo Dicembre il via delle domande ai Comuni.
 
03/11/2017
APe Volontaria > Anticipo Pensionistico volontario in Gazzetta Uff.
 
23/10/2017
Presentata la Legge di Bilancio 2018 > Tutte le novità in materia di Lavoro
 
 
 
       
Seguici su facebookseguici su twitter MCL PRONTO LAVORO MCL è un’iniziativa
MCL Movimento Cristiano Lavoratori
Via L. Luzzatti 13/a - 00185 Roma
CF 80188650586 Email | Web credits
| Privacy