Anche i cassintegrati e a chi percepisce indennità di mobilità e disoccupazione riceveranno il Bonus Irpef. È quanto prevede la circolare 9/E dell'agenzia delle Entrate che risponde ai dubbi su beneficiari, calcoli e modalità di erogazione del bonus. Fuori dal conto restano le somme percepite per la detassazione dei premi di produttività sottoposti a un'imposta sostitutiva al 10 per cento.
La cricolare 9/E dell' Agenzia delle Entrate
L'Agenzia precisa in una nota che "il credito Irpef scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e di disoccupazione.
Non concorrono al superamento del limite di 26mila euro le somme percepite a titolo di incremento della produttività che godono di una imposta sostitutiva del 10% mentre le stesse somme, a esclusivo vantaggio del lavoratore, vengono conteggiate per calcolare l’imposta lorda da confrontare con le detrazioni da lavoro dipendente". Nel caso delle "somme a sostegno del reddito" il diritto al bonus, chiarisce la circolare, è da considerarsi "automatico", perché le somme percepite costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti.
Per quanto riguarda invece i redditi soggetti all’imposta sostitutiva per l’incremento di produttività, questi (entro il limite di 3mila euro lordi) sono fuori dal calcolo della soglia di reddito di 26mila euro, tetto massimo oltre il quale si perde il diritto al bonus Irpef. "Nel 2014", spiegano dalle Entrate, "la retribuzione di produttività individuale che può beneficiare di questa agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3mila euro lordi e questa cifra non contribuisce al raggiungimento della soglia di 26mila euro di reddito complessivo. Allo stesso tempo, precisa il documento di prassi, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della 'capienza' dell’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti". Nel conteggio dei 26mila euro, invece, bisogna considerare i redditi provenienti da affitti di immobili sotto il regime della "cedolare secca".
Credito agli eredi
La circolare fa notare inoltre che il bonus passa agli eredi: il credito spetta quindi anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo le modalità che saranno specificate nel relativo modello.
Il calcolo e i giorni di lavoro effettivi
La circolare specifica gli step che il sostituto d’imposta deve seguire per il calcolo del credito. Una volta calcolato il credito, la successiva ripartizione potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Per semplicità di applicazione, è comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014. Ad esempio, per i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno 2014 l’importo del credito di 640 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014.
Nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell’anno il datore di lavoro deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo. Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo è di 22mila euro e che ha svolto 120 giorni di lavoro nel 2014 avrà diritto a un credito pari a 210,41 euro (640/365 x 120). Dopo aver individuato l’importo dovrà poi essere posto nella ripartizione del bonus nelle varie buste paga da maggio in poi. Infatti, l’importo da erogare nel mese andrà parametrato in base ai giorni di cui è composto il singolo mese di retribuzione.