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Le guide
Circolare 57/2014 INPS del 6.05.14  
     
     
DL n.76 del 28/06/2013  
     
     
09/05/2014
Comunicazioni obbligatorie: nuove regole per imprese e lavoratori
Assunzione e cessazione del rapporto di lavoro, rioccupazione di titolari di integrazioni salariali (cassa integrazione, mobilità, Aspi): cambia la normativa sulle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro all’INPS, che mette a disposizione le indicazioni operative con la circolare 57/2014.

Il riferimento normativo è l’articolo 9, comma 5, del dl 76/2013. Si tratta di una misura di semplificazione: precedentemente un lavoratore che svolgeva attività, autonoma o subordinata durante un periodo di cassa integrazione doveva preventivamente comunicarlo, per sospendere l’integrazione salariale. Ora, basterà la comunicazione del datore di lavoro. Ecco i cambiamenti, caso per caso.

 

Integrazione salariale

Da 2007 i datori di lavoro devono comunicare l’assunzione anche di collaboratori a progetto, autonomi e tirocinanti. Con la nuova norma, questa comunicazione sostituisce i precedenti obblighi a carico del lavoratore per le integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga (prima previsti dall’articolo 8, comma 5, della legge 160 del 1988).

 

Mobilità

Anche qui, le comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro sull’inizio della rioccupazione durante la fruizione dell’indennità di mobilità, compresa quella in deroga, nei 24 mesi successivi alla corresponsione anticipata della mobilità e dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, diventano valide anche per il lavoratore, sostituendone i precedenti obblighi.

 

ASpI e miniASpI

La rioccupazione di un lavoratore che percepisce ASpI o miniASpI viene obbligatoriamente comunicata dal datore di lavoro, sospendendo automaticamente il trattamento. E’ diverso il caso dei collaboratori a progetto, tenuti a comunicare all’INPS entro un mese l’eventuale ripresa dell’attività di collaborazione: le nuove norme non esonerano il lavoratore dall’obbligo di dichiarare all’INPS la situazione reddituale per la verifica dei requisiti di fruizione indennità (ridotta dai nuovi guadagni).

 

Nuove regole

Tutte le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro sull’inizio delle attività lavorative (modello Unilav) provocano la sospensione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga, indennità di mobilità ordinaria o in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI, anche nel caso in cui il lavoratore abbia omesso le comunicazioni poste per legge a suo carico. La norma, spiega la circolare, si applica anche a tutti i casi pendenti in presenza di comunicazioni obbligatorie effettuate dai datori di lavoro. I trattamenti di integrazione eventualmente erogati anche dopo una rioccupazione saranno recuperati dall’istituto.

 

Attenzione: ci sono casi in cui il datore di lavoro non è obbligato alle comunicazioni, che quindi dovranno essere effettuate dal lavoratore, altrimenti soggetto a sanzioni. In particolare, oltre ad alcune categorie del pubblico impiego, tutti i rapporti di lavoro autonomo. Sarà quindi il lavoratore a comunicare all’Inps se percepisce un qualsiasi trattamento di integrazione o indennità. In pratica, in questo caso restano gli obblighi dell‘art. 8, comma 5, legge 160 del 1988, che in mancanza di comunicazione prevedono decadenza dal beneficio e pagamento degli interessi. Stesso obblighi per un lavoratore che inizi un’attività con un datore di lavoro straniero.

 

C’è infine il caso particolare del settore agricolo: i datori di lavoro devono effettuare le comunicazioni Unilav fornendo, in caso (frequente) di lavoro a tempo determinato, le date di inizio e fine rapporto ma non le giornate effettivamente lavorate. Restano, quindi, gli obblighi anche per il lavoratore, tramite modello ASpI-com o miniASpI-com per le indennità ASpI e miniASpI e tramite le consuete modalità per le altre prestazioni, relativamente alle giornate effettivamente lavorate e alla loro articolazione nel periodo di contratto di lavoro considerato.

FONTE: PMI.it


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