Il DL è in vigore dal 21 marzo, per cui la legge di conversione deve essere approvata entro il 21 maggio 2014.
E’ in vigore il Decreto “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge del 20 marzo 2014
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 il Decreto Legge n. 34 del 20 marzo 2014, contenente disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione, per ridurre gli oneri in capo a cittadini e imprese e per sostenere i contratti di solidarietà.
Il provvedimento si compone di cinque articoli. Con particolare riferimento ai primi due articoli, essi intendono semplificare il ricorso a rapporti di lavoro a termine e di apprendistato, nella prospettiva di accrescere la diffusione di tali tipologie contrattuali.
L'articolo 4 introduce, invece, una procedura informatizzata mediante la quale conseguire la cd. "smaterializzazione" del DURC, riducendo in tal modo i tempi attualmente connessi alla richiesta e al rilascio del documento di regolarità contributiva.
Infine, l'articolo 5 introduce specificazioni alla disciplina dei contratti di solidarietà e ne definisce l'ammontare delle risorse finanziarie annualmente disponibili.
Il Decreto è vigente dal 21 marzo 2014.
Contratti a Termine
L’Articolo 1 modifica le norme sul contratto a tempo determinato previste dal decreto legislativo 368/2001. Torna ai livelli pre-riforma Fornero (36 mesi e non più 12) il limite per i contratti a termine senza causale. Significa che l’azienda può stipularli, per una durata massima di tre anni, senza dover specificare quali sono le motivazioni industriali che fanno preferire il tempo determinato all’indeterminato. Attenzione però: nella stessa impresa non è possibile applicare contratti a termine a più del 20% della forza lavoro, ad eccezione delle imprese che occupano fino a cinque dipendenti, per le quali non c’è questo limite. L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto (in genere, lettera di assunzione). Nell’arco dei 36 mesi, sono possibili fino a otto proroghe, a condizione che si riferiscano alle stesse mansioni. Il contratto a termine fino a 36 mesi senza causale è applicabile anche alla somministrazione.
Apprendistato
Il comma 19, articolo 1, legge 92/2012 è abrogato: non c’è più un tetto all’assunzione di apprendisti fissato dalla riforma Fornero (per cui non era possibile stipulare nuovi contratti di apprendistato senza aver regolarizzato almeno il 30% di quelli precedentemente assunti). Abrogato anche l’obbligo di formazione per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere (erano 120 ore di formazione, che diventano facoltative). Non è più necessario definire un percorso formativo in forma scritta. La retribuzione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale fa riferimento alle ore effettivamente prestate e a quelle di formazione, pari al 35% del monte ore di complessivo.