Viene introdotto attraverso la legge di stabilità il "Contratto di ricollocazione"
Si legge al comma 215 della Legge di Stabilità (Legge n.147 del 27/12/2013):
Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.
La scheda del contratto di ricollocazione da pietroichino.it
IN CHE COSA CONSISTE
È uno strumento, modellato sulle migliori esperienze nord-europee, mirato a collegare strettamente tra loro le politiche passive del lavoro (sostegno del reddito ai disoccupati) con le politiche attive (inserimento nel tessuto produttivo)
COME FUNZIONA
Il Centro per l’Impiego individua il grado di employability (cioè collocabilità) della persona che non trova da sola un’occupazione e la informa compiutamente sui contenuti del contratto
La persona può scegliere l’agenzia di outplacement di cui avvalersi, tra quelle accreditate dalla Regione, che verrà retribuita con il voucher regionale proporzionato alla difficoltà di reinserimento nel tessuto produttivo
Il voucher è pagabile solo a seguito del successful placing, cioè quando la persona interessata abbia ottenuto un lavoro che sia durato almeno sei mesi
Il contratto di ricollocazione sancisce gli obblighi della persona e attribuisce al tutor (il job advisor designato dall’agenzia) un potere di controllo e di denuncia dell’eventuale rifiuto ingiustificato di un lavoro (o dell’attività necessaria per trovarlo) da parte della persona interessata, con conseguente riduzione o interruzione del trattamento di disoccupazione
In caso di dissenso tra tutor e lavoratore, decide un arbitro scelto di comune accordo dai sindacati maggiormente rappresentativi e l’associazione delle agenzie di outplacement accreditate
L’ESPERIMENTO REGIONALE OGGI POSSIBILE
È sufficiente una Delibera della Giunta Regionale ben fatta che preveda
- l’accreditamento delle agenzie di outplacement migliori
- un sistema di voucher che generi concorrenza tra loro
- il “contratto di ricollocazione” come metodo di gestione
- e l’attivazione di una seria condizionalità del sostegno del reddito fondata sul controllo esercitato dal tutor