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10/01/2014
Lavoro accessorio: obbligo di comunicazione preventiva all'INPS
Arriva una semplificazione in materia di lavoro accessorio: la comunicazione obbligatoria di inizio attività dal 14 gennaio 2014 deve essere effettuata direttamente all’Inps ed in maniera telematica, tramite il sito dell’istituto, indipendentemente dal canale con il quale si acquistano i buoni voucher: poste italiane, tabaccai, sedi Inps o altre modalità. Contestualmente all’avvio della procedura sul sito dell’Inps non sarà più operativo il fax Inail al quale era inviata la dichiarazione.


Le disposizioni in materia di lavoro accessorio prevedono quale unico ma obbligatorio adempimento che i committenti, prima dell’inizio della prestazione, effettuino la comunicazione di inizio attività indicando i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del lavoratore prestatore di lavoro occasionale di tipo accessorio, il luogo dove si svolge l’attività lavorativa e il periodo presunto di attività.

Il Ministro del Lavoro, con D.M. del 12 marzo 2008, ai sensi dell’articolo 72, comma 5, del D. Lgs. 276/03, (art. 2), ha previsto, infatti, che i beneficiari delle prestazioni di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare all’INAIL, per via telematica o tramite call center, i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando, altresì, il luogo dove si svolge il lavoro e il periodo presunto dell’attività lavorativa (art. 5).

L’Inps ha pubblicato la circolare n. 177 del 19 dicembre 2013 riguardante le nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività nel lavoro accessorio. Finora l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione è avvenuto, per i voucher cartacei distribuiti presso le sedi INPS, con la trasmissione della dichiarazione all’INAIL a mezzo fax o tramite il sito www.inail.it/Sezione Servizi on line.

Per gli altri canali di distribuzione dei voucher (tabaccai abilitati, sportelli delle Banche popolari, uffici postali, procedura telematica) la comunicazione è trasmessa direttamente all’INPS tramite contact center o tramite sito istituzionale dell’Inps.


L’Inps nella circolare: “Al fine di razionalizzare e uniformare l’adempimento relativo alla comunicazione obbligatoria di inizio prestazione a carico dei committenti, nonché di rendere più tempestiva ed efficiente la gestione degli interventi previdenziali e assistenziali connessi allo svolgimento delle prestazioni del lavoro accessorio, l’INPS e l’INAIL – con determinazioni presidenziali INPS n. 43 del 1 marzo 2013 e INAIL n. 87 del 4 aprile 2013 – hanno stipulato un Accordo finalizzato alla realizzazione del coordinamento informativo e operativo per una migliore gestione dei buoni lavoro, prevedendo che tutte le comunicazioni di inizio attività nonché le eventuali variazione siano effettuate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro”. 

L’INPS si impegna, da parte sua, a trasmettere in tempo reale all’INAIL le comunicazioni ricevute, concernenti anche le variazioni, nel rispetto della normativa vigente relativa al trattamento dei dati personali e a garantire qualità e completezza di ogni informazione di cui all’art. 5, comma 1, del DM 12/3/2008.

Di conseguenza, a partire dal 15 gennaio 2014, le comunicazioni di inizio attività relative all’impiego dei voucher cartacei distribuiti dalle sedi territoriali dell’INPS, contenenti i dati riferiti all’attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore, dovranno essere effettuate esclusivamente on line, tramite i seguenti canali, già attivi per i voucher distribuiti da tabaccai, uffici postali e Banche popolari:

  • Procedura informatica già disponibile sul portale del sito www.inps.it;
  • Contact Center INPS-INAIL al numero 803164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante;
  • Sede INPS. 

Per quanto riguarda la procedura informativa sul sito dell’Inps, la circolare precisa che si tratta di una modalità accessibile, dal sito dell’Istituto, tramite i seguenti percorsi alternativi:

  • Per i committenti muniti di PIN: Servizi On Line – Lavoro Occasionale Accessorio – Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN);
  • Per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo): Servizi On Line – Lavoro Occasionale Accessorio – Attivazione voucher INPS;
  • Per i delegati: Servizi On Line – Lavoro Occasionale Accessorio – Consulenti associazioni e delegati (accesso con PIN). 

Nei menù delle relative aree dedicate sarà disponibile la nuova voce “Attivazione voucher INPS”. Tramite la nuova funzionalità sarà possibile inserire i dati delle prestazioni di lavoro, completi di dati anagrafici del prestatore, data inizio, data fine e luogo della prestazione, e attivare i voucher cartacei INPS associati alla prestazione indicata.

Al fine di consentire un graduale accesso all’utilizzo esclusivo della modalità telematica ed agevolare il più possibile la fruizione dei servizi da parte dell’utenza che si avvale dei voucher cartacei distribuiti dalle Sedi INPS, è prevista una fase transitoria per il periodo fino al 14 gennaio 2014, durante la quale sarà possibile trasmettere le comunicazioni/variazioni delle prestazioni lavorative sia attraverso i canali INPS sia tramite il fax INAIL o il sito www.inail.it/Sezione Servizi on line. 


La circolare sottolinea: “A decorrere dal 15 gennaio 2014, la dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni, dovranno essere comunicate direttamente all’INPS ed esclusivamente con modalità telematica. Dalla medesima data cessa, inoltre, l’adempimento diretto a carico dei beneficiari della comunicazione all’Inail e di conseguenza non saranno più operativi il fax INAIL e la sezione del sito www.inail.it che saranno disattivati”.


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