E’ la più semplice e più utilizzata tra le dichiarazioni dei redditi. Permette di avere il conguaglio delle proprie imposte, sia a credito che a debito, direttamente attraverso proprio datore di lavoro o dall’ente pensionistico con addebito/accredito nel mese di luglio o agosto dello stesso anno. E’ riservata alle persone fisiche e può essere presentata sia in forma singola che congiunta con il coniuge.
Il CAF MCL provvede direttamente a tutti gli adempimenti, sollevando il contribuente da qualsiasi adempimento o ulteriore presentazione di domande o documenti. Il Caf è coperto, per la sua attività, da apposite polizze assicurative previste per legge.
Chi può utilizzare il 730
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel periodo d’imposta di presentazione sono:
Pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale: per esempio, i dipendenti italiani inviati all’estero per lavoro)
Contribuenti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.)
Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
Sacerdoti della Chiesa cattolica
Giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.)
Soggetti impegnati in lavori socialmente utili
Produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.
Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.
Quando si presenta
Il modello 730 può essere presentato entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure entro il 31 maggio a un Caf o a un intermediario abilitato.
Il Caf o il professionista abilitato deve consegnare entro il 17 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.
Redditi dichiarabili nel 730
redditi di lavoro dipendente
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio, i redditi percepiti dai co.co.co e dai lavoratori a progetto)
redditi dei terreni e dei fabbricati
redditi di capitale
redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio, i redditi derivanti dallo sfruttamento economico di opere dell’ingegno)
alcuni dei redditi diversi (per esempio, i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari)